-  Di Maio Antonino  -  31/10/2012

IL DOLO OMISSIVO NELLA TRUFFA CONTRATTUALE - Antonino DI MAIO

 

ABSTRACT

 

Il caso esaminato riguarda la stipulazione di un contratto preliminare di affitto di ramo d"azienda con opzione alla cessione tra Tizio, gestore di un attività commerciale e Caia, acquirente che versava a Tizio un anticipo pari a 1600 euro in modo da predisporre i locali per l"inizio dell"attività commerciale.

Essa riceveva in seguito le chiavi del suddetto locale e la validità ed efficacia del contratto d"affitto era condizionata, in base a quanto espresso da una clausola contrattuale, all"ottenimento della necessaria autorizzazione comunale per l"esercizio di locali ad uso bar da parte del venditore, mentre la realizzazione dell"opzione di vendita era sottoposta ad un idoneo periodo di sperimentazione dello svolgimento dell"attività economica da parte dell"acquirente, pari ad un anno.

Tuttavia, Caia si sottraeva agli impegni precedentemente assunti e chiedeva non solo l"annullamento del contratto ma anche il recupero delle spese che aveva investito per il rimodernamento dei locali in quanto Tizio avrebbe omesso di comunicargli le necessarie autorizzazioni amministrative.

Il venditore, preso atto della posizione di Caio di cui affermava l"infondatezza, pretendeva la restituzione delle chiavi in modo da velocizzare l"affitto del ramo d"azienda nei confronti di altri soggetti interessati ma la controparte propone querela nei suoi confronti e si ritiene danneggiata dalla presunta omissione di Tizio riguardante la mancanza delle autorizzazioni comunali nel momento in cui veniva predisposto il preliminare.




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