Nel settore sia dell’esistenziale sia del morale da inadempimento, la necessità che il bene colpito vanti un “rango costituzionale” è destinata, in linea di principio, a venir meno; si tratta, com’è noto, di uno dei passaggi più infelici delle sentenze di S. Martino, accade però ogni tanto che qualcuno se ne dimentichi; l’indicazione da ribadire è allora che, in ambito contrattuale, “comanda” anche ai fini del danno non patrimoniale il criterio dell’autonomia privata; sì dunque (e usando sempre moderazione e buon senso nel quantum respondeatur, salvo il caso di dolo o colpa grave) alla tutela dei viaggiatori ferroviari maltrattati, ai padroni di cagnolini uccisi per colpa del dog-sitter, agli utenti telefonici bistrattati dalle compagnie, alle spose deluse perché il fotografo si è dimenticato di caricare la macchina.