-  Ziviz Patrizia  -  11/06/2015

DANNO ALLA PERSONA, LE DUE DISTINTE COMPONENTI: Cass. 11851/2015 - Patrizia ZIVIZ

-         danno alla persona: fenomenologia

-         differenza tra pregiudizio relazionale e pregiudizio di natura interiore

-          art. 138 cod. ass. non comprensivo  del danno morale

 

L"illuminata penna del Consigliere Travaglino ha di recente stilato una sentenza (Cass. Civ. 9 giugno 2015, n. 11851) attraverso la quale viene eretta una resistente barriera contro la diffusa tendenza a smarrire, attraverso il generico rinvio ad una nozione unitaria di danno non patrimoniale, la peculiarità delle voci che vanno ascritte al danno alla persona.

Pronunciandosi in un caso di ritardata diagnosi di un carcinoma - ove, a fronte della responsabilità medica, veniva riconosciuto ai congiunti della donna deceduta sia il pregiudizio subito iure proprio che, in via ereditaria, quello sofferto dalla defunta – la sentenza richiama le principali tappe attraverso le quali si è snodato il riconoscimento giurisprudenziale circa la necessità di distinguere le differenti componenti nelle quali si articola il danno alla persona. Tra i vari precedenti di legittimità, i riflettori vengono puntati, in particolar modo, su Cass. 22585/2013; e – tramite tale pronuncia – sulle indicazioni formulate dalle sentenze gemelle del maggio 2003, dalla contigua sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale e, ancora, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6572/2006; mentre entro un significativo silenzio rimangono confinate le pronunce a Sezioni Unite del novembre 2008. Vengono riportati ampi stralci della motivazione del proprio precedente del 2013, al fine di confermare la seguente conclusione: "troppo spesso il mondo del diritto, intriso di inevitabili limiti sovrastrutturali che ne caratterizzano la stessa essenza, ha trascurato l"analisi fenomenologica del danno alla persona, che altro non è che indagine sulla fenomenologia della sofferenza. Il semplice confronto con ben più attente e competenti discipline (psicologiche, psichiatriche, psicoanalitche) consente (consentirebbe) anche al giurista di ripensare il principio secondo il quale la persona umana, pur considerata nella sua "interezza", è al tempo stesso dialogo interiore con se stesso ed ancora relazione con tutto ciò che è altro da sé. In questa semplice realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie) all"interrogativo circa la reale natura e la vera essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore, le dinamiche relazionali di una vita che cambia". La pronuncia sintetizza, perciò "i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell"individuo: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana".

Emerge, quindi, una piena conferma quanto alla necessità di distinguere la componente morale e quella esistenziale del danno alla persona, come sottolineato dall"osservazione che "ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell"essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza". Spetta la giudice valutare entrambi questi differenti aspetti del danno, procedendo "ad una riparazione che, caso per caso, nella unicità e irripetibilità di ciascuna delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti da un canto equa, dall"altro consonante con quanto realmente patito dal soggetto, pur nella inevitabile consapevolezza della miserevole incongruità dello strumento risarcitorio a fronte del dolore dell"uomo, che dovrà rassegnarsi a veder trasformato quel dolore in denaro".

Da segnalare, in seno alla sentenza, un significativo obiter, tramite il quale la Cassazione cerca di conciliare tali conclusioni con i principi affermati dalla Corte costituzione nella recente pronuncia n. 235/2014, operando una sorta di interpretazione autentica di quanto statuito dalla Consulta. E" noto come quest"ultima abbia affermato che la tabella di cui all"art. 139 cod. ass. debba ritenersi comprensiva anche della componente morale del danno. La sentenza in commento sottolinea come tale conclusione venga fondata sul riconoscimento che la norma non impedisce si tenga conto - nel 20% della personalizzazione, legata alle condizioni soggettive del danneggiato - del danno morale; da ciò si trae la conferma circa la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto (componenti differenti, ed entrambe legate alle condizioni soggettive della vittima).

L"autonomia del danno morale sarebbe ancor più cristallina – secondo la sentenza in commento - all"interno dell"art. 138 cod. ass., in quanto la norma, dopo aver definito il danno biologico in maniera identica a quanto previsto nel successivo art. 139, lega la personalizzazione del danno alle ripercussioni negative di specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Oggetto della previsione in aumento sarebbe quindi solo la dimensione relazionale del pregiudizio, mentre la componente di natura interiore, da quella norma non codificata e non considerata, sarebbe sottratta alle limitazioni del calcolo tabellare, lasciando libero il giudice di quantificarla con ulteriore equo apprezzamento. In conclusione, si conferma che "al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l"aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale". Un riconoscimento del danno morale al di fuori del calcolo tabellare non comporterebbe alcuna duplicazione risarcitoria, essendo "l"eventuale aumento percentuale sino al 30% funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto", mentre altra e diversa indagine, operata al di fuori di qualsiasi automatismo risarcitorio, andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore.

Grande conforto per le vittima, dunque, va tratto da queste – del tutto condivisibili – conclusioni cui pervengono i giudici di legittimità. Resta da sperare che la valenza delle stesse non sia destinata ad un rapido tramonto, semmai dovesse andare in porto la deprecabile modifica degli artt. 138 e 139 cod. ass. contenuta nel d.d.l. sulla concorrenza: la quale appare, purtroppo, inequivocabilmente orientata a sancire la definitiva onnicomprensività delle tabelle normative.




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