-  Todeschini Nicola  -  27/05/2013

DISSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA' MEDICA - Nicola TODESCHINI

La complessità e, a volte, l"incoerenza a modesto avviso di chi scrive, delle osservazioni contenute negli interessanti motivi di una recente pronuncia di merito, Tribunale di Ferrara, 10/10/2006, dott. D"Orazi (in giurisp. di merito, n. 07/08 2007), dimostra, ancora una volta di più, quanta strada debba ancora percorrere il cosiddetto consenso informato o meglio, come sarebbe il caso di affermare, il dovere/diritto d"informazione nel settore della responsabilità medica. Il caso riguarda una vertenza che oppone un paziente, che assume di essere stato danneggiato, ad una struttura sanitaria che, invece, difende il proprio operato, nel corso della quale trova affermazione una colpa, definita lievissima, della struttura sanitaria ma non viene accolta la domanda di risarcimento del danno per il difetto, pur acclarato, di informazione, poiché l"organo giudicante ritiene che non vi sia possibilità di dimostrare il nesso di causa tra la mancata informazione e l"asserito danno; a tale conclusione l"organo giudicante giunge poiché ritiene che se anche l"informazione fosse stata resa non vi sarebbe stata indicazione per una scelta diversa da quella alla quale il paziente si è determinato sulla scorta di un"informazione difettosa e, pertanto, non vi sarebbe un danno ricollegabile ad una diversa opzione che il malato avrebbe potuto scegliere, se correttamente messo nelle condizioni di farlo. La scelta, per la cui determinazione v"è contesa, riguarda l"alternativa esistente tra un trattamento chirurgico rispetto a quello radio terapico. L"organo giudicante ritiene che il mancato riferimento al possibile verificarsi di una complicazione, che in effetti si è verificata, non sia stato causa del danno e che, anche se la notizia fosse stata correttamente riportata, con una percentuale di esiti di recisione di nervi ricorrenti, nella specie gravante il paziente, non sarebbe stato affatto probabile -e comunque non provato- che la paziente avrebbe deciso di escludere l"intervento chirurgico per detto timore. Osserva, proseguendo, il giudice che "quell"operazione avrebbe dovuto essere effettuata e l"analisi costi benefici avrebbe condotto qualsiasi persona ragionevole ad optare per la via chirurgica; ciò anche tenendo conto, fra i costi dell"analisi costi benefici, del possibile rischio di una lesione irreversibile dei nervi correnti (lesione solo remotamente possibile in forma bilaterale). Sinteticamente: poiché non era ipotizzabile una seria alternativa terapeutica, non è ipotizzabile una rilevanza causale della non completa informazione fornita dall"azienda sanitaria convenuta".

L"incedere delle argomentazioni, a tutta evidenza, pare non tenere nella minima considerazione la pur costituzionalmente garantita facoltà di autodeterminazione alla cura che va riconosciuta al malato; questi ha diritto di essere messo nelle condizioni, salvi i casi di trattamento sanitario obbligatorio e di stato di necessità, di determinarsi consapevolmente alla cura e di essere l"unico protagonista, pur con l"ausilio della consulenza specialistica, del trattamento che gli venga comminato. Vagliare, ex post, le probabilità che avrebbero determinato un paziente, tanto più se gravemente malato, all"una piuttosto che all"altra decisione, appare assai arduo perché, come accaduto nel caso di specie, pare retaggio dell"epoca del "curare e basta" nella quale il paziente è destinatario passivo delle scelte terapeutiche e ha solo la facoltà di lamentarsi se queste ultime, lungi dall"essere da lui comprese, determinino un danno frutto di colpa professionale. Pare nulla quindi, la rilevanza da assegnare al diritto del paziente a "non curarsi", in altre parole all" auto determinarsi alla cura potendo addirittura scegliere, in determinate situazioni, di non curarsi e di affrontare anche il rischio del degenerare della patologia a fronte della rilevante sofferenza che alcuni trattamenti particolarmente invasivi riservano. Che la pronuncia appaia viziata da tali premesse di metodo risulta chiaro quando il giudice osserva: "quell"operazione avrebbe dovuto essere effettuata" come se al paziente non possa essere concessa la scelta di non operarsi. Se tale conclusione solleva importanti dubbi di rango morale ed etico, che possono essere per un momento accantonati, è altresì protagonista di un difetto evolutivo, ad avviso di chi scrive, della corretta interpretazione del ruolo da assegnare all"informazione nel contratto di prestazione medica; ritenere che le dinamiche ricollegate al consenso informato possano, al più, meritare attenzione e rilevanza allorché alla violazione del dovere di informare sia necessariamente ricollegata una perdita di chances, a sua volta riferibile ad un danno biologico, significa non comprendere la rilevanza, all"interno del sinallagma, del dovere di informare che, invece, deve essere posto a premessa e fondamento dell"intera prestazione sanitaria e caratterizzare anche il momento del suo completamento. Per il vero, la Corte di Cassazione ha, in altre occasioni, chiarito come l"informazione debba pervadere l"intera prestazione ma, ad oggi, si fatica ancora a trarre le conseguenze, in diritto, che dalla violazione del dovere di informare possono, anzi debbono, essere tenute presenti dall"interprete; la facoltà di auto determinarsi alla cura, che ha a che fare con lo stesso diritto alla salute ed alla dignità del malato, salvi i casi limite rappresentati dal trattamento sanitario obbligatorio, se viene travolto da una concezione della prestazione medica legata al "dover curare" travolge lo stesso significato e contenuto della prestazione di cura, potendo ben legittimare l"utilizzo degli strumenti previsti dal diritto delle obbligazioni e, in particolare, la risoluzione del contratto per inadempimento grave poiché non può che essere grave l"inadempimento, nella prestazione sanitaria, che coinvolga la libera facoltà del creditore della prestazione ad auto determinarsi alla cura. E" evidente che una diversa prospettazione del ruolo dell"informazione all"interno del sinallagma non possa che trovare condivisione in quelle scelte, ormai del tutto superate, che attenevano alla valorizzazione del consenso dell"avente diritto quale ponte per giungere alla legittimazione dell"attività medica quando, a ben vedere, l"attività medica non ha bisogno di legittimarsi sulla scorta de consenso dell"avente diritto poiché ha facoltà di auto legittimarsi per la sua evidente finalità di cura della salute. Per concludere, la pronuncia, pur apparendo preziosa per l"adesione ad altri importanti principi, che fanno ormai parte della teoria generale della responsabilità medica, ed in particolare perché considera affermato il diritto al risarcimento del danno allorché la perdita di chances di cure diverse appaia provata e ricollegata ad un danno biologico, non soddisfa allorché fatica ad uscire, per le ragioni anzidette, dall"epoca buia del "dover curare" per entrare a pieno diritto nell"era del "se curare".




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