-  Gasparre Annalisa  -  21/11/2014

ESAME AVVOCATO: PARERE IN TEMA DI TRANSAZIONE E OBBLIGAZIONI SOLIDALI - Annalisa GASPARRE

Il caso sottoposto da Tizio e Caio concerne il tema della transazione di un debito che nasce come "solidale" riguardando un'unitaria obbligazione di pagamento afferente la compravendita di mobili da cucina.

Alla consegna del bene i tre originari acquirenti risultavano debitori per la somma di Euro 9.000,00, ma alla richiesta di pagamento opponevano numerosi vizi nell'esecuzione della prestazione del creditore e, quindi, rifiutavano di versare il corrispettivo.

Tuttavia, uno dei tre condebitori (Sempronio) decideva di accordarsi con il mobilificio per la definizione transattiva della vicenda e, pertanto, stipulava una scrittura transattiva avente ad oggetto "il debito di Gino relativo al contratto di acquisto della cucina per la casa di Bormio". La genericità dell'espressione usata nell'accordo transattivo impone di soffermarsi brevemente su talune premesse concettuali, al fine di interpretare il dato empirico sotteso alla problematica concreta, alla luce dei principi giuridici.

In assenza di convenzioni o elementi di segno diverso contenuti nel titolo o nella legge, l'art. 1294 c.c. stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido; le parti si presumono uguali salvo diversa pattuizione (art. 1298 c.c.).

Vi è da precisare che l'obbligazione solidale dal lato passivo (più sono i debitori, unico è il creditore) nasce unitaria e i rapporti interni tra i condebitori sono indifferenti per il creditore. Si tratta di figura da tenere nettamente distinta da quella limitrofa (più debitori, unico creditore) ma radicalmente diversa nella sua ratio che è rappresentata dall'obbligazione parziaria in cui il creditore è consapevole di quali siano le quote di pertinenza dei singoli, quote che costituiscono il limite oltre il quale non può pretendere da ciascuno dei debitori.

E' infatti il vincolo di solidarietà l'elemento che valorizza la distinzione in parola: il creditore potrà pretendere l'intero credito da uno o più debitori a sua scelta, trascurando gli altri e rimanendo indifferente ai rapporti interni tra questi. E' evidente come la solidarietà dal lato passivo costituisca un indubbio beneficio per il creditore che potrà rivolgersi al soggetto con maggiori disponibilità o dotato di migliori garanzie di soddisfacimento, pretendendo l'intero ammontare della prestazione.

L'adempimento per la totalità libera gli altri obbligati, ma non è privo di effetti nei rapporti interni, in quanto il condebitore solidale che abbia pagato il debito potrà agire in via di regresso nei confronti degli altri, nel limite delle quote interne (art. 1299 c.c.).

Il creditore può però accordarsi con uno dei condebitori, come avvenuto nel caso in esame, stipulando un contratto di transazione. L'istituto è regolato dall'art. 1965 c.c. che descrive il contratto come l'accordo con cui le parti compongono una lite già insorta o la prevengono, facendosi reciproche concessioni che presuppongono reciproci sacrifici.

La peculiarità di una transazione raggiunta tra l'unico creditore e uno dei condebitori in solido sta nel fatto che se è vero che il creditore può pretendere l'intera somma da uno dei debitori, allora è vero che quest'ultimo può transigere sull'intero. Anzi, questa sarebbe la logica conseguenza. Una volontà diversa - e, nella fattispecie, una transazione sulla singola quota - deve risultare in modo chiaro.

Tuttavia, ad interrompere una sequenza logica e ad arricchire il ragionamento di ulteriori elementi, l'art. 1304 c.c., disciplinando la transazione di un'obbligazione solidale, stabilisce che l'accordo raggiunto non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, salvo che questi dichiarino di volerne profittare. Si tratta di un diritto potestativo che non può essere limitato dal creditore, a pena di svuotare di significato la norma in commento.

Resta, pertanto, da chiarire quali siano, in termini concreti, gli effetti prodotti dalla scelta di profittare o meno della transazione. Nel caso in cui gli altri condebitori dichiarino di voler profittare dell'accordo transattivo, il condebitore transigente potrà agire in regresso nei loro confronti, mantenendo inalterate le quote originarie, per la somma oggetto di transazione; si produce così un beneficio di riduzione del debito per tutti coloro che profittano della transazione.

Nel caso in esame, Tizio e Caio, dichiarando di voler profittare dell'accordo, saranno tenuti a versare al transigente la quota di 1/3 della somma rideterminata e null'altro potrà pretendere il creditore.

Opposto è il caso in cui i condebitori non dichiarino di voler profittare della transazione che, pertanto, non produce effetto nei loro confronti. In tal caso, il creditore potrà agire contro costoro per la somma residua ma nei limiti dell'originario importo ottenuto dal frazionamento della somma in questione, secondo le quote interne al rapporto solidale. Una diversa soluzione potrebbe aggravare la posizione originaria dei condebitori in solido non profittanti oppure quella del condebitore transigente, il che sarebbe un "non senso", attesa la natura di rispettivo sacrificio insita nel rapporto transattivo.

Nel caso in esame, l'ambigua espressione utilizzata nella scrittura transattiva impone la necessità di evidenziare che vi è rischio che sia opposto ai potenziali profittanti che l'accordo intervenuto riguardi la sola quota di Sempronio e non l'intero debito solidale oggetto di contestazione. In linea di principio, non è vietato transigere sulla quota, purché il perimetro dell'accordo sia ben delineato e non esponga ad ambiguità interpretative, con esclusione della facoltà di profittamento. La transazione finisce per risolvere il rapporto solidale sciogliendo dal vincolo il debitore transigente ed estromettendolo dal rapporto obbligatorio che continua, secondo l'originario assetto, con gli altri debitori. Di regola, la transazione sulla quota è accompagnata dall'apposizione di una clausola che chiarisca la volontà di procedere per il residuo nei confronti degli altri.

Tutto ciò premesso, a tacere di ragioni tali da consentire sommarie considerazioni nel merito dei vizi denunciati, per i quali non sono emersi adeguati elementi da valutare, è preferibile che Tizio e Caio affermino di voler profittare della transazione. In primo luogo dovranno sostenere essere intervenuta una transazione sul debito oggetto del contratto, quindi nella sua interezza e, conseguentemente, dovranno dichiarare di avvalersi del diritto potestativo di profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c. Così saranno tenuti, in forza del meccanismo in parola, alla quota di 1/3 della somma transatta. A sostegno di tale pretesa, ulteriormente potranno dedurre l'assenza, nell'accordo di transazione, di specifica riserva di procedere per il residuo nei confronti dei condebitori non transigenti.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film