Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  16/12/2023

Gli incentivi per le funzioni tecniche tra l'art. 113 del d lgs 50/2016 e l'art. 45 del d lgs 36/2023

Dopo avere ricordato quanto descritto al https://www.personaedanno.it/articolo/incentivo-funzioni-tecniche-art-45-d-lgs-36-2023-deliber-adel-21-09-2023-n187-sezione-per-la-lombardia-della-corte-dei-conti ed al https://www.personaedanno.it/articolo/art-45-incentivi-alle-funzioni-tecniche-del-decreto-legislativo-31-marzo-2023-n-36-codice-dei-contratti-pubblici (*), si ritorna sull'argomento in relazione alla pronuncia della Corte dei conti sezione di controllo della Campania 191/2023/PAR del dì 6 giugno 2023, allegata https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14204/ECLI_IT_CONT_2023_191SRCCAM-PAR.pdf.

Da quella si estraggono i seguenti punti:

" …..OMISSIS…..

8. Appurata l’attinenza dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione alla materia contabile, giova osservare che gli incentivi tecnici si inseriscono a pieno titolo in questo ambito. Ciò si ricava sia da un argomento topografico (la disciplina degli incentivi è collocata nel codice dei contratti pubblici e non nelle norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia da un argomento contabile, in quanto gli oneri inerenti a tali prestazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (art. 113, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016). Tale previsione trova conferma nell’art. 45, comma 1, del nuovo Codice, con la differenza che quest’ultima norma sostituisce, in chiave ampliativa dello spettro di applicazione dell’istituto de quo, il riferimento “ai singoli appalti” con quello alle “singole procedure di affidamento”.

9. A ciò si aggiunga che la finalità del sistema incentivante di cui si discorre è quella di “stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni” (cfr. Relazione illustrativa al nuovo Codice). Il tema degli incentivi, pertanto, “riguarda il corretto utilizzo delle risorse di bilancio e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica ai fini di una sana gestione finanziaria dell’Ente” (cfr., Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 53/2023/PAR).

10. Con riferimento all’ambito materiale della funzione consultiva, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che il parere formulato dal Comune di ....... rientri nella nozione di contabilità pubblica.

Ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva.
11. Con riferimento alle ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva enucleate dalla giurisprudenza contabile, come è noto, devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti specifici, tali da determinare un’ingerenza della magistratura contabile nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione ai suoi processi decisionali, come tale incompatibile con la posizione di imparzialità ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Di qui l’esigenza di circoscrivere l’esercizio della funzione consultiva al piano generale ed astratto dell’interpretazione di una disposizione dal significato controverso attinente alla materia contabile.

12. Sotto diverso profilo, il Collegio rileva come la funzione consultiva non possa essere utilizzata come canale di accesso alla magistratura contabile per ottenere uno scrutinio, preventivo o successivo, sulla conformità al paradigma normativo di riferimento di specifici atti amministrativi o negoziali da adottare o già adottati, al di fuori dei casi in cui tale tipo di controllo è contemplato dalla legge (al riguardo, ex multis, v. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. /16/2020/PAR).

13. Per tale ragione, questa Sezione non può pronunciarsi sul contenuto di un regolamento (già adottato o da adottare), né tantomeno su altri atti, anche di natura negoziale, potendo solo limitarsi a fornire un ausilio interpretativo in ordine alle disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione del suddetto sistema incentivante.
Nei termini precisati, il quesito formulato dall’Ente varca la soglia di ammissibilità oggettiva anche con riferimento alle ulteriori condizioni enucleate dalla giurisprudenza contabile e può, dunque, essere esaminato nel merito. 

Merito.
14. La ratio sottesa al sistema incentivante è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato (cfr., Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR). Il sistema incentivante delineato dal Codice previgente.

15. L’esigenza di ausilio interpretativo dell’Ente si appunta sull’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, a mente del quale “la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.

16. La giurisprudenza contabile ha già avuto modo di chiarire che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto diverso dal R.U.P. (cfr. SRC Emilia-Romagna, deliberazione n. 30/2020/PAR; in senso conforme, SRC Veneto, deliberazioni n. 121/2020/PAR, n. 301/2019/PAR e n. 455/2018/PAR; SRC Lazio, deliberazione n. 57/2018/PAR).

17. Tale distinta nomina è prevista, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac (recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»), soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità.

18. La magistratura contabile ha chiarito come “tali ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vadano considerate alternative, e che pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione possa caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000,00. Tale parametro numerico può rappresentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che (…) rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione (…); ciò coerentemente con la ratio della norma, che è (…) quella di evitare il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato. Questa Sezione non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.

19. In sintesi, nel sistema delineato dal Codice previgente:
- la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell’art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, come figura distinta dal RUP;
- la nomina del direttore dell’esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità;

- secondo l’interpretazione offerta dalla magistratura contabile, alla quale questa Sezione intende dare continuità, le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Il sistema incentivante delineato dal nuovo Codice.
20. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR. Il Codice delinea un nuovo assetto ordinamentale della materia e introduce a regime molte disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

21. Ai sensi dell’art. 229, comma 1, il codice è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Il successivo comma 2 precisa che “le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”. L’art. 229 distingue, pertanto, la data di entrata in vigore del Codice (fissata al 1° aprile 2023) da quella di acquisto di efficacia delle sue disposizioni e dei relativi allegati, fissata al 1° luglio 2023.

22. Tale distinzione rileva sia per la possibilità, nel periodo intermedio, di sostituire gli allegati al Codice con regolamenti ai sensi dell’art. 17 della legge 400 del 1988, sia soprattutto, perché la data di acquisto dell’efficacia del Codice è, ai sensi del comma 2 dell’art. 226, quella da considerare per stabilire quali siano i “procedimenti in corso”, cui continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016.

23. Inoltre, la data di acquisto di efficacia del nuovo Codice è quella che rileva ai fini delle disposizioni transitorie e di coordinamento dettate dal comma 16 dell’art. 225 del nuovo Codice. Infatti, l’art. 225 (rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”), comma 16, del nuovo Codice prevede: “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati”.

24. Ciò premesso in ordine al regime intertemporale, sotto il profilo metodologico, come è stato chiarito nella Relazione illustrativa, “si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente auto-esecutivo, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare. Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime)”. Nelle more della delegificazione, dunque, nel sistema delle fonti del diritto, le disposizioni contenute negli allegati hanno rango di norme primarie.

25. Gli “incentivi alle funzioni tecniche” sono disciplinati dall’art. 45 del nuovo Codice, a tenore del quale “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (comma 1).

26. Tale articolo rinvia, dunque, all’allegato I.10 per l’enucleazione tassativa delle attività tecniche da incentivare, stabilendo, sempre al comma 1, che, “in sede di prima applicazione del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici”, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

27. Per quel che rileva in questa sede, con riferimento agli appalti relativi a servizi o forniture, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 113 del Codice previgente, anche l’art. 45 limita l’applicazione del sistema incentivante ai soli casi in cui è prevista la nomina del direttore dell’esecuzione. Infatti, l’art. 45, comma 2, secondo periodo, prevede: “il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. Anche nell’assetto delineato dal nuovo Codice, negli appalti relativi a servizi o forniture, la nomina di tale figura, pertanto, è condizione necessaria per l’erogazione degli incentivi in parola.

28. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato I.2 prevede che il RUP svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il successivo comma 4 precisa che il direttore dell'esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
“a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che  impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”.

29. L’art. 114, comma 8, del nuovo codice prevede: “l’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP”. Il comma 8 dell’art. 114 demanda, pertanto, all’allegato II.14 il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP.

30. Segnatamente, l’art. 31 (intitolato “Attività e compiti del direttore dell'esecuzione”), comma 1, dell’allegato II.14, prevede: “l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”.

31. L’art. 32 (rubricato “Servizi e forniture di particolare importanza”) detta i criteri per individuare servizi e forniture di particolare importanza. La norma così recita:

“1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”.

32. Dalle disposizioni richiamate si ricava che, con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. In via di prima applicazione, inoltre, il legislatore ha individuato puntualmente i servizi di particolare importanza. Ad avviso del Collegio, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all’espressione “in sede di prima applicazionesembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualifichino come tassativi o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall’amministrazione secondo i criteri divisati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.

33. Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.

34. In sintesi, nel nuovo Codice la materia in esame è disciplinata nei seguenti termini:
- l’art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione (sulla falsariga di quanto già previsto dall’art. 113 del Codice previgente);
- l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;
- l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”;
- l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;
- per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14;
- in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che - ad avviso del Collegio, per le ragioni esposte - non riveste carattere tassativo;
- per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

Conclusioni.
35. Negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP - rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

36. Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell’intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l’interpretazione delle norme in esame.

37. Alla luce delle osservazioni che precedono, al quesito formulato dal Sindaco del Comune di Roccapiemonte questa Sezione risponde nei termini indicati nei punti 19 (con riferimento al Codice previgente) e 34 (con riferimento al nuovo Codice) della presente deliberazione, nei quali sono stati ricostruiti i limiti entro i quali è ammessa, negli appalti di servizi e forniture, l’erogazione di incentivi tecnici ai dipendenti dell’amministrazione procedente.

38. Gli atti regolamentari o negoziali che l’Ente adotta nella materia de qua devono osservare i limiti fissati dalla legge per l’erogazione degli incentivi tecnici.

39. L’art. 45, comma 3, ultimo periodo del nuovo Codice (d. lgs. n. 36/2023) così recita: “i criteri di riparto dell’incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso codice” (1° aprile 2023), termine che ha comunque carattere ordinatorio.

                                                                                    …..OMISSIS….. " .

Si tenga conto che il nuovo art. 45 del d lgs 36/2023 sembra non prevedere più, quale fonte disciplinare per l'attribuzione degli incentivi in parola, il regolamento quale atto amministrativo a carattere normativo, essendo sufficiente allo scopo la contrattazione decentrata.

Del resto l'espressione letterale della norma è quella per cui  la fonte di finanziamento è direttamente il quadro economico (nei lavori pubblici) o comunque l'importo stimabile essendo chiaro quali sono le attività oggetto dell'incentivo, indicate nell'allegato I.10 del d lgs 36/2023 con la commisurazione del 2% (base dell'incentivo) non agli importi “a base di gara” ma agli importi “a base delle procedure di affidamento”, includendo così anche l'affidamento diretto ed inoltre l'elevazione dell'ammontare massimo dell'incentivo dal 50% della retribuzione annuale lorda al 100% di essa. 

In tal modo sembra essere venuta meno  la necessità di ricorrere al regolamento a presupposto della fissazione dei criteri di riparto, rimandando in modo più rispondente al riparto delle competenze delle fonti di regolazione del rapporto di lavoro.

In questo modo la fonte per  trattamenti economici riguardanti gli incentivi in parola a questo punto può rappresentarsi solo nel contratto, restando  i regolamenti estranei alla materia, come del resto confermato dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto”, ciò trovando conferma  nell'articolo 40, comma 3-quinquies, primo periodo, del medesimo d.lgs 165/2001 per cui  “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.".

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Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

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Si riporta quanto su posto nel (*) https://www.personaedanno.it/articolo/art-45-incentivi-alle-funzioni-tecniche-del-decreto-legislativo-31-marzo-2023-n-36-codice-dei-contratti-pubblici

L’articolo di cui al titolo, rispetto all’art. 113 del d lgs  18/4/2016 n. 50 apporta una importante novità rappresentata dalla possibilità di incentivare tutte le procedure e non solo quelle d’appalto  (https://www.personaedanno.it/articolo/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-in-attuazione-dellarticolo-1-della-legge-21-giugno-2022-n-78-recante-delega-al-governo-in-materia-di-contratti-pubblici,https://www.personaedanno.it/articolo/ripubblicazione-nella-guri-il-testo-del-decreto-legislativo-31-marzo-2023-n-36-codice-dei-contratti-pubblici-in-attuazione-dellarticolo-1-della-legge-21-giugno-2022-n-78-recante-delega-al-governo-in-materia-di-contratti-pubblici).

Vi vengono fatte rientrare anche le concessioni, per quanto si mantengano alcuni dubbi con riferimento alla incentivabilità degli affidamenti diretti (https://www.personaedanno.it/articolo/laffidamento-diretto-non-muta-la-sua-sostanziale-natura-a-seguito-di-una-eventuale-proceduralizzazione, https://www.personaedanno.it/articolo/no-allincentivo-di-cui-allart-113-del-d-lgs-50-2016-nel-caso-di-affidamenti-diretti-e-nel-caso-di-mancata-nomina-del-direttore-esecutivo-sopra-i-500000-euro-parere-reso-con-delibera-della-corte-dei-conti-lombardia-16-11-2022-173-2022-par, https://www.personaedanno.it/articolo/il-duraturo-dibattito-esegetico-sulla-debenza-dellincentivo-per-le-funzioni-tecniche-nellambito-degli-appalti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-nel-caso-oltre-laffidamento-diretto-puro-degli-affidamenti-diretti-mediati).

La norma dell’art. 45 prescrive infatti che “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.

Ma bisogna fare menzione dell’allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

L' articolo 3 del predetto allegato stabilisce quanto segue.

Definizioni delle procedure e degli strumenti

  1. Nel codice si intende per:
  2. d) “affidamento diretto”, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”;

 

Come si può notare, l’art. 45 prevede come incentivabili “le singole procedure di affidamento”, mentre l’Allegato I.1, all’art. 3, co. 1, lett. d) definisce gli affidamenti diretti come affidamenti “senza una procedura di gara” dal che potrebbe essere facile argomentare in merito all’impossibilità di ammettere questi ultimi all’incentivazione.

A livello semantico ad esempio può intendersi per gara quale "Confronto competitivo fra due o più persone che cercano di superarsi a vicenda per conseguire un primato, per ottenere un premio, l’aggiudicazione di un bene, l’assegnazione di un appalto, e sim. ... " (https://www.treccani.it/vocabolario/gara/).

Intendesi per affidamento con particolare riferimento al diritto civile delle obbligazioni, un essenziale principio che riguarda l’intero ordinamento giuridico e consiste nella ragionevole fiducia che i consociati ripongono reciprocamente nelle rispettive dichiarazioni negoziali e va ricompreso nel fondamentale obbligo alla buona fede.

Potrebbe anche leggersi, alla lettera, che la norma considera incentivabili le singole procedure di affidamento, atteso che l'affidamento diretto è un affidamento senza una procedura di gara.

Potrebbe d'altra parte anche arguirsi che, seppur non preceduto da una procedura di gara, anche l'affidamento diretto può considerarsi oggetto - in ogni caso - di una procedura, inteso quest'ultimo termine dal punto di vista semantico quale insieme di attività o azioni formali e sostanziali dettate dalla legge che si devono osservare nel conseguimento di un certo scopo. In sostanza anche l'affidamento diretto costituisce una procedura da vedersi nel suo insieme ordinato di operazioni, - una seguenza e successione di atti o comunque un insieme di norme e usi che regolano la pratica di un'amministrazione - da eseguire per raggiungere un determinato scopo.

Non appare inutile evidenziare che il LIBRO II - DELL’APPALTO, PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE riporta l'art. 50 che guarda caso  è rubricata  " Procedure per l’affidamento" che si riferiscono non solo agli affidamenti diretti ma anche alle procedure negoziate.

Bisognerà oggettivamente attendere una maggiore rilettura ed interpretazione della lettera e dell’intenzione della legge anche in riferimento alle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi), art. 12 per il quale nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale), e dalla intenzione del legislatore (interpretazione logica cui va correlata anche quella storica e sistematica).

Oltre questi aspetti bisognerà poi verificare se potremo ricorrere ad un'interpretazione estensiva (ovvero quando si estende il significato delle parole usate nella legge) oppure restrittiva (ovvero quando si restringe il significato delle parole usate nella legge).

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Il comma 1 dell’art. 45 specifica che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Viene, in ogni caso, precisato che, in sede di prima applicazione del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

 

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Il comma 2 precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono destinare risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Il comma 2 si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione  a condizione che lo stesso non coincida con il RUP.

È, infine, fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 2, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

 

3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Importante notare che nella nuova normativa non è previsto più alcun regolamento che nella precedente legislazione  veniva atteso quale presupposto per l'erogazione di detto fondo.

Non occorre infatti, come è stato correttamente interpretato, una norma regolamentare per recepire il contratto collettivo.

L'art. 2, comma 3, del d lgs 165/2001 dispone che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Dello stesso d lgs si legga l'art. 40, comma 3-quinquies.

Dunque ed in virtù del fatto che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d lgs 165/2001, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili) e che i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del d lgs 165/2001; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.) può riconoscersi che i criteri del riparto vanno riscontrati nella loro la fonte di regolazione nel contratto collettivo decentrato di lavoro pur atteso che i fondi per detto incentivo insistono o nei quadri economici dei lavori e negli stanziamenti per le forniture ed i servizi.

4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio      preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola                amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche            svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso      dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni,          non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal            dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al              comma  5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la        gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15      per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che              corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno    all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le        disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con              qualifica dirigenziale.

L'incentivo va corrisposto dal dirigente o del responsabile negli enti privi di dirigenti o da altra figura individuata dall’ente. Occorre che sia sentito il RUP, in capo al quale è posto vincolo di accertare ed attestare “le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”. Il tetto di questi incentivi è portato al trattamento economico annuo lordo percepito e non più al 50%, come nel precedente testo.

Viene confermata la esclusione dei dirigenti da questa incentivazione, anche se dobbiamo ricordare che -per il d.l. n. 13/2023, articolo 8, anche nel testo votato in prima lettura dal Senato- fino a tutto l’anno 2026 questi incentivi possono essere erogati.

Le somme che eccedono il tetto alla incentivazione individuale, quelle per le “prestazioni non svolte dai dipendenti, perchè affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perchè prive dell’attestazione del dirigente” e quelle che eccedono il tetto annuale del trattamento individuale vanno ad incrementare la quota del 20% destinata all’acquisto di “beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione” e di “formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che                 derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,             incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte           o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al           comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a                      progetti    di innovazione, anche per incentivare:

            a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
            b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della                        capacità di spesa;
            c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e                        strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

            a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei                              dipendenti nella realizzazione degli interventi;
            b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
            c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

 

Si ricorda che l’allegato I.10 riporta il seguente dato:

ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

 

A tal proposito appare utile rileggere anche la relazione illustrativa alla nuova legislazione di cui al titolo https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/3_CODICE+CONTRATTI+RELAZIONE.pdf/d3223534-d548-1fdc-4be4-e9632c641eb8?t=1670933091420, per la quale:

 

“L’articolo disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare.

La previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti.

La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto.

Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. La disposizione rinvia a un allegato al codice per l’elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare.

Il comma 2 individua un limite percentuale (il due per cento) delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche e alle ulteriori finalità contemplate dalla disposizione. Il limite massimo percentuale è volto ad evitare l’espansione incontrollata della spesa in questione (sul punto cfr. Corte dei conti, sezione delle autonomie, delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG). Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Il comma 3 stabilisce che gli incentivi per funzioni tecniche (pari all’80 per cento delle risorse di cui al comma 2) sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. Si specifica che: i) l’incentivo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell’allegato nonché tra i loro collaboratori; ii) gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Si rinvia al regolamento della singola amministrazione per la determinazione dei criteri del riparto delle somme, ivi compresa (con una previsione in chiave di incentivo al rispetto di tempi e costi) la riduzione delle risorse a fronte di eventuali incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

 Il comma 4 subordina l’erogazione dell’incentivo di cui al comma precedente all’accertamento e attestazione, ad opera del responsabile del servizio della struttura competente o da altro dirigente incaricato, dell’effettivo svolgimento, da parte del dipendente, delle specifiche funzioni tecniche. È previsto un tetto massimo individuale: gli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, l’ammontare eccedente incrementa la quota di incentivo alle finalità di cui al comma 5. Alle medesime finalità sono destinale le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente. È rimessa alla scelta politica se estendere o meno la disciplina ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione.

Il comma 5 prevede che la residua percentuale delle risorse indicate al comma 2 (20 per cento), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, sia destinata a una serie di finalità, specificate ai successivi commi 6 e 7. Come già chiarito le somme in questione sono incrementate dai seguenti importi: i) importi relativi a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente; ii) importi eccedenti il limite massimo annuo previsto al comma 4 per ciascun dipendente.

I successivi commi 6 e 7 indicano le destinazioni delle risorse dei commi precedenti. Tra queste, in particolare, si segnalano l’obbligo di destinazione alla formazione per l’incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, all’assicurazione obbligatoria del personale. “




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