-  Gasparre Annalisa  -  15/01/2015

IMPUTABILITA': QUANTO INCIDE IL T.S.O. SULLA CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE? - Cass. pen. 53600/2014 - A.G.

- Imputabilità

- Disturbi mentali

- I disturbi della personalità possono rappresentare quell'infermità che fa venir meno in toto o parzialmente la capacità di intendere e di volere, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla predetta capacità


La sentenza in commento ribadisce l'orientamento suesposto. In concreto si trattava di un imputato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'uomo si era separato dalla compagna e non vedeva la figlia di sette anni da alcune settimane. Si era dunque presentato in caserma per sporgere denuncia contro la madre della minore, ma pronunciava frasi sconnesse e mostrava intenzioni suicide - ponendo in essere atti di autolesionismo e opponendo violenta resistenza ai militari che cercavano di riportarlo alla calma - oltre ad essere stato in evidente stato di ebbrezza.

I militari, compreso che l'uomo si trovava in stato di profondo sconforto e disperazione, allertavano le autorità sanitarie anche allo scopo di sottoporre l'uomo a un T.S.O. Il trattamento obbligatorio veniva infatti richiesto al Sindaco e disposto fino a quando l'imputato accettava il ricovero volontario con diagnosi di "stato di agitazione psicomotoria in paziente con disturbo di personalità". La diagnosi al momento delle dimissioni faceva riferimento ad una "reazione di adattamento con disturbo della condotta, ad abusi etilici e a dipendenza da cocaina, oltre che ad una personalità narcisistica, all'interno di un contesto relazionale e sociale connotato da problemi coniugali, economici di e di lavoro".

Tuttavia, i giudici di merito condannavano l'imputato per il reato in contestazione, non prestando attenzione alla grave forma di patologia psichiatrica non curata sofferta dall'imputato, tale da renderlo non in grado di valutare con coscienza e volontà le proprie azioni e le relative conseguenze.

La sentenza è stata annullata con rinvio perchè l'impianto motivazionale, pur avendo dato atto dei dati di fatto sopra riportati, non approfondisce il profilo riguardo all'incidenza sulla capacità di intendere e di volere del disturbo della personalità che aveva imposto l'adozione di un T.S.O.

Sul tema, volendo, su questa Rivista, "IMPUTABILITA', VIZIO DI MENTE E DISTURBI DELLA PERSONALITA': PRINCIPI TEORICI E GIURISPRUDENZA", 8.4.2014; "IMPUTABILITA' E COLPEVOLEZZA IN RAPPORTO AL REATO DI EVASIONE" - Cass. pen. 41083/2013, 21.10.2014




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