Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  17/02/2024

Incentivi funzioni tecniche, ancora la Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Toscana del 18/1/2024 nr. delibera n. 3/2024/PAR

Dopo avere ricordato i precedenti articoli https://www.personaedanno.it/articolo/gli-incentivi-per-le-funzioni-tecniche-tra-lart-113-del-d-lgs-50-2016-e-lart-45-del-d-lgs-36-2023https://www.personaedanno.it/articolo/incentivo-funzioni-tecniche-art-45-d-lgs-36-2023-deliber-adel-21-09-2023-n187-sezione-per-la-lombardia-della-corte-dei-conti,  è  tornata nuovamente nel merito la sezione di cui sopra al titolo.

La stessa ha precisato che " Circa le procedure in cui tali incentivi possono essere riconosciuti, appare utile riportare la normativa di riferimento.
L’art. 113 al comma 1 recitava: “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi
ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.


Il comma 1 dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023, invece, prevede che “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti……”.
Dal confronto delle due norme emergono due differenze sostanziali:
- la prima è riferibile alle procedure che portano alla conclusione del contratto che nell’art. 113 cit. erano individuate nelle gare di appalto (in tali termini la giurisprudenza contabile) mentre il vigente art. 45 parla di procedure di affidamento;
- la seconda concerne i soggetti che affidano i lavori, forniture e servizi individuati non solo nelle stazioni appaltanti ma anche negli enti concedenti.
Pertanto, appare evidente la volontà del legislatore di estendere la possibilità di erogare incentivi tecnici a tutte le procedure che conducono all’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche ampliando il novero dei soggetti che possono affidare contratti sottoposti alla disciplina di cui all’art. 45 cit.

In tal senso la relazione illustrativa del Consiglio di Stato al nuovo Codice dei contratti pubblici, che, con riferimento all’art. 45, afferma: “Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”. 
Per quanto premesso, il Collegio, in ordine alle fattispecie richiamate con il quarto quesito, ritiene necessario distinguere:
a) relativamente alla possibilità di attribuire gli incentivi tecnici negli affidamenti diretti, può ritenersi superato l’orientamento negativo, fatto proprio anche da questa Sezione in vigenza dell’art. 113 cit. con la deliberazione n. 234/2022/PAR nella quale ha affermato che “…questa Sezione concorda con i pareri citati, confermando l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici dell’affidamento diretto (si pensi all’affidamento per somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice dei contratti pubblici) ad eccezione dei casi in cui, “per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (per una analisi della motivazione si rinvia alla predetta deliberazione); è pur vero che la specificità della procedura di affidamento, anche in termini di maggiore semplicità e snellimento della stessa, richiederà una verifica accurata circa le attività incentivanti che dovranno necessariamente essere quelle individuate nell’allegato I.10 cit.;
b) quanto alla possibilità di erogare gli incentivi tecnici nei contratti mediante concessione, vale quanto appena osservato per gli affidamenti diretti; inoltre, è la stessa norma a prevedere, come sopra ricordato, che tra i soggetti affidatari di contratti di lavori, servizi e forniture, a differenze nella normativa previgente, siano ricompresi gli enti concedenti confermando la volontà del legislatore di ampliare il perimetro dei soggetti ai quali erogare gli incentivi, non limitandolo ai soli appalti di lavori, servizi e forniture (Enti concedenti individuati nell’allegato I.1 in “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”; per una ricostruzione esauriente relativa alla concessione si veda la deliberazione n. 138/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia alla quale si rinvia; conforme a taleorientamento anche la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 332/2023/PAR; cfr. altresì ANAC - Parere di funzione consultiva 54/2023 del 25 ottobre 2023); ....... "


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