Famiglia, relazioni affettive  -  Manuel Capretti  -  12/08/2023

L'attualità della statuizione sull'assegno divorzile ai fini del beneficio della pensione di reversibilità da parte dell'ex coniuge divorziato Nota a Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza n. 10291 del 18 Aprile 2023

La Suprema Corte si è confrontata, nel caso di specie, con una molteplicità di questioni, la prima delle quali attinenti all'idoneità di un semplice accordo stragiudiziale scritto tra le parti – o meglio, un mero scambio di missive – ad emendare le statuizioni giudizialmente cogenti, segnatamente dispositive del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile a beneficio di una di esse, per converso escludendo le pattuizioni successive “private” proprio tale emolumento.

La ratio del responso negativo del giudice di legittimità deve rinvenirsi, innanzitutto, nella generale efficacia del giudicato formale e sostanziale, connotandosi della medesima autorità, stabilità ed intangibilità anche i provvedimenti emanati all'esito delle cause matrimoniali, risolvendosi la peculiarità rebus sic stantibus in una caratterizzazione non già derogante del suindicato principio generale del processo civile, bensì prevedendosi come, per la particolare natura dei diritti fatti valere in giudizio, al ricorrere di circostanze fattuali sopraggiunte, tali da rendere meritevole di riequilibrio l'assetto regolamentativo già raggiunto, taluna delle parti possa instaurare un procedimento giurisdizionale volto alla revisione dei provvedimenti precedentemente assunti. Proprio la necessità di adire l'autorità giudiziaria impedisce che possa ovviarsi, in via alternativa, con una corrispondente scrittura transattiva, modificativa del decisum ancora pregnante, a ciò ostando, peraltro, anche l'ulteriore e sempre preminente postulato del principio della domanda, addirittura affermandosi pacificamente come, anche nei giudizi di modifica delle condizioni, l'eventuale pronuncia di revisione possa retroagire al massimo fino al momento di instaurazione del procedimento (coincidente con l'iscrizione a ruolo del ricorso).

A differente conclusione può giungersi laddove l'accordo stragiudiziale sia semplicemente ad colorandum – ovvero allorquando, a titolo esemplificativo, muti le modalità di corresponsione dell'assegno – e si limiti ad uniche precisazioni, ma non già nell'ipotesi in cui, nel caso in esame, la pattuizione sovverta completamente il contenuto del provvedimento giudiziale.

Ciò appurato in via preliminare, la Cassazione ha, allora, disaminato il punto centrale dell'impugnazione proposta, verificando se la summenzionata transazione “in recisione” dell'assegno divorziale fosse idonea ad essere sussunta all'interno dell'assenza del presupposto della percezione del predetto beneficio economico, decisiva allo scopo di escludere il diritto dell'ex coniuge superstite alla pensione di reversibilità del de cuius.

Anche in tal caso risulta dirimente l'interpretazione autentica dell'art. 9 comma 2 della legge 898/1970, fornita dalla legge 263 del 2005, dovendosi risolvere il requisito di cui sopra nel riconoscimento giudiziale – o all'esito di accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - del diritto di cui al comma 6 dell'art.5 della legge sul divorzio, ossia dispositivo dell'obbligo di somministrare periodicamente un assegno quando “quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procuraseli per ragioni oggettive”, essendo, allora, decisiva l'attualità della cogenza della statuizione – e non già della corresponsione a ciò ricollegata, la quale, peraltro, può ben essere soddisfatta con azione esecutiva – al momento del decesso dell'altro ex coniuge, quale evento che determina il diritto alla pensione di reversibilità, che, come chiarificato dalla Corte Costituzionale (sentenza 419 del 1999) assolve, nella fattispecie della parte divorziata, ad una funzione solidaristica.

Addirittura le Sezioni Unite Civili (n. 20494 del 2022) hanno affermato la possibilità per la parte superstite di proseguire il giudizio di divorzio nei confronti degli eredi dell’ex partner deceduto nel mezzo della lite– nella quale è già passata in giudicato la pronuncia parziale sullo status – proprio al fine di vedersi riconosciuto l'assegno, il quale normalmente decorre, ai sensi del comma 13 dell'art. 4 della legge 898/1970, proprio dal momento dell'immodificabilità della predetta sentenza non definitiva, essendo così strumentale la suddetta statuizione costitutiva all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 9 comma 2 della legge sul divorzio.

Meritevole di menzione è, altresì, la circostanza, soltanto sfiorata dall'ordinanza in commento, diretta ad escludere del tutto la possibilità di rivisitazione dei presupposti che hanno determinato ed attribuito l'assegno divorzile nel giudizio atto al riconoscimento della pensione di reversibilità, alla stregua proprio della perentorietà della disposizione di legge di interpretazione autentica, che connota l'emolumento di cui all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 quale precondizione fattuale, proprio esistendo lo strumento di cui al comma 1 dell'art. 9 (il procedimento di modifica) quale unica via da percorrere per rimettere in discussione le statuizioni già emesse.


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