-  Anceschi Alessio  -  28/04/2015

PARTIGIANI I PRIMI TRIBUNALI DELL'ITALIA LIBERA ? - ANCESCHI Alessio

Il punto di domanda dinnanzi al titolo è senz'altro d'obbligo dal punto di vista storiografico. I recenti festeggiamenti del 70° anniversario della liberazione, che in Italia sono ancora (purtroppo) fonte di controversia e strumentalizzazione, ci permette di analizzare, dal punto di vista storico e fuori da ogni dibattito politico, eventi poco noti della nostra storia recente che possono senz'altro essere fonte di riflessione. 

La c.d. "Repubblica di Montefiorino" è considerato il primo territorio dell'Italia occupata dai tedeschi ad autoproclamarsi indipendente nel corso della guerra di liberazione, la prima Repubblica partigiana (anche se la prima in realtà viene considerata quella di Corniolo, nel forlivese).

La Repubblica di Montefiorino ebbe vita dal 18 giugno al 3 agosto 1944 e poi nuovamente, con alterne vicende, dal settembre 1944 alla liberazione. Comprendeva un territorio di 600 mq divisi tra 5 comuni del territorio modenese ovvero Frassinoro, Polinago, Montefiorino, Prignano e Palagano (ora comune autonomo, ma all'epoca rientrante in quello di Montefiorino) e 3 comuni della provincia reggiana (Villa minozzo, Toano e Ligonchio). Al suo interno, fù eletta per la prima volta una giunta democratica, ancorché non attraverso un'elezione a suffragio universale bensì dei soli capofamiglia, al cui vertice venne posto Teofilo Fontana, poi divenuto, nel dopoguerra, primo sindaco di Montefiorino. Altre giunte vennero nominate a seguito di libere elezioni in tutti gli altri comuni della zona libera ad eccezione di Villa minozzo e Ligonchio. Furono adottati provvedimenti sul controllo del bestiame, sulla regolamentazione dei prezzi, imposti tributi ed assunti provvedimenti a tutela dei più bisognosi.

Tra i vari provvedimenti (che anch'io ignoravo fino a poco tempo fà) vi fù anche quello dell'istituzione di un Tribunale partigiano che aveva sede presso il castello della frazione di Farneta, dove si trovava anche il comando del CLNM (Comitato di Liberazione Nazionale della Montagna) ed il comando di polizia partigiana. Una targa commemorativa ce lo ricorda. Il Tribunale partigiano aveva competenza sui nemici, sui civili ed anche sui partigiani. Non abbiamo "dati" sui provvedimenti adottati, nè conosciamo la sua composizione. Senz'altro, tale organo non ebbe una funzionalità rilevante, sia perché operò per un breve periodo di tempo, sia per le comprensibili difficoltà di funzionamento derivanti dal contesto bellico.

Quello che stupisce e che fà riflettere è che i partigiani che costituirono la prima repubblica partigiana o "zona libera" che dir si voglia, pur essendo in tempo di guerra, sentirono l'esigenza di dotarsi di un organo giurisdizionale.

Dal punto di vista giuridico, il Tribunale della Repubblica di Montefiorino rientra senz'altro nei c.d. "Tribunali popolari" poiché creato dal basso, come peraltro l'intera struttura democratica del territorio libero di Montefiorino (Giunta democratica). Per tale ragione, esso può senz'altro essere considerato come un esperienza liberale del periodo precedente alla liberazione. Il termine "popolare" richiama indubbiamente altre esperienze, spesso negative, dello stesso o di altri periodi storici, in cui l'anarchia ha generato pseudo organi giudiziari finalizzati più che altro a legittimare atti di mera ritorsione verso il nemico. Non pare che questa sia stata l'esperienza di Montefiorino, il cui organo giudiziale venne creato con la finalità di assicurare il rispetto delle leggi all'interno della nuova autonomia montana, ancorchè inserita in un contesto bellico e pur sempre retta da combattenti.

Il suo contesto storicopermette senz'altro di qualificare tale organo (secondo una valutazione astratta ex post) come un Tribunale speciale di guerra, di carattere senz'altro militare essendo i partigiani legittimi belligeranti. Tale organo esercitata infatti una giurisdizione essenzialmente di carattere penale.

Non pare tuttavia che vi sia spazio per valutazioni tecnico - giuridico. L'esistenza di tale organo và presa per quello che fù e considerata unicamente sotto il profilo storico come un tentativo di promuovere la giurisdizione all'interno di un territorio liberato. 




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