-  Gasparre Annalisa  -  17/05/2017

Postino morsicato dal cane: quando il cartello attenti al cane non basta – Cass. pen. 17133/17 – Annalisa Gasparre

La sentenza di assoluzione per lesioni colpose in danno per il morso di un cane in danno di un postino è da rivedere. Soggetto al procedimento penale, ovviamente, il proprietario del cane che, davanti all"assoluzione pronunciata dal giudice di pace, ha visto la reazione del Procuratore della Repubblica che ha impugnato il provvedimento lamentando l"errata applicazione della legge penale.

L"iniziativa del magistrato ha trovato adesione da parte della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio. In fatto si accertava che il portalettere era giunto nel viale che conduceva alla villa con il braccio proteso per porgere una busta ed era stato aggredito dal cane sfuggito alla presa della padrona. Secondo la Suprema Corte il cane non era stato adeguatamente custodito tanto che aveva approfittato della momentanea apertura del cancello d"ingresso. Quanto all"avviso di non entrare, segnalato dal cartello "attenti al cane", secondo la Corte tale cartello non esaurisce gli obblighi del proprietario che vanno adempiuti diversamente a seconda del contesto. L"interrogativo cui rispondere è se la custodia dell"animale – dove adeguata – avrebbe impedito l"evento.

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Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 5 aprile 2017, n. 17133 Presidente Blaiotta – Relatore Menichetti 

Ritenuto in fatto 

1. Il Giudice di Pace di Palermo assolveva C. E. dal reato di lesioni colpose ai danni di P. G., morso da un cane di proprietà dell'imputato. 

2. Secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, il P., indossando il casco e la divisa di portalettere, era giunto con la moto davanti al cancello aperto di casa C. e, sebbene invitato a non entrare e a fermarsi, aveva percorso il viale che conduceva alla villa con il braccio proteso in avanti per porgere una busta, ed era stato aggredito dal cane che era sfuggito alla presa della padrona. La pronuncia assolutoria era motivata dalla considerazione che l'ingresso del postino, avvertito di non entrare, aveva costituito un fatto imprevedibile e non evitabile dal custode del cane, ed inoltre non sanzionabile perché verificatosi all'interno di una proprietà privata, con la conseguenza che andava escluso l'elemento soggettivo della colpa. 

3. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Palermo per due motivi. 

3.1. Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'ingresso di un postino presso un'abitazione privata era un'attività assolutamente ordinaria e prevedibile da parte del proprietario dell'animale, che non poteva ritenersi esentato da responsabilità per aver apposto un cartello con la scritta "attenti al cane". 

3.2. Con il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla circostanza che l'evento era avvenuto all'interno della proprietà C., ritenuta in base alla testimonianza di un vicino i casa, mentre dalla relazione di servizio risultava che il postino al momento dell'aggressione si trovava fuori dal cancello, dopo essere scappato alla presa della padrona. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Questa Corte ha chiarito ripetutamente che la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione (Sez.4, sent.n.6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951; Sez.4, sent.n.18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594). Sulla scorta di tali principi sono affette da vizi logici e giuridici le argomentazioni del Giudice di Pace, il quale ha omesso di valorizzare, a carico del proprietario dell'animale, la circostanza che il cane non era stato adeguatamente custodito, tanto che aveva approfittato della momentanea apertura del cancello d'ingresso alla proprietà per liberarsi dalla presa, evidentemente non ferma, della C. G., figlia dell'imputato, ed aggredire il postino mordendolo al braccio. Va poi osservato che il cane, peraltro di grossa taglia, andava controllato sia all'interno sia all'esterno della proprietà, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il quale ha evidenziato che la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui attribuiva un'imprudenza alla stessa parte lesa che aveva fatto ingresso nel giardino nonostante il divieto "attenti al cane", appare censurabile anche laddove non ha tenuto conto della relazione di Servizio redatta dai Carabinieri, confermata in dibattimento, che attestava invece che l'aggressione era avvenuta fuori della proprietà dell'imputato, cioè per l'uscita del cane dal cancello e non per l'ingresso della persona offesa. Il Giudice di Pace non ha poi considerato che il proprietario non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l'animale dal sol fatto di aver apposto un cartello con la scritta "attenti al cane". Un tal genere di cartello costituisce mero avviso della presenza del cane, che certo non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l'animale possa recare danni alle persone, obblighi che andavano adempiuti assicurando il cane ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei ovvero di scappare. Carente l'impugnata sentenza anche sotto questo profilo, atteso che, attribuendo la responsabilità dell'evento al comportamento avventato del postino, e ritenendo connaturato nel cane l'istinto di difesa del padrone e del proprio territorio, ha formulato il giudizio controfattuale in maniera illogica e giuridicamente non corretta, nel senso che "il cane non avrebbe attaccato il postino se questi non fosse entrato nella proprietà", laddove il giudizio controfattuale doveva essere volto a verificare se la condotta omessa, ossia un'adeguata custodia, ove adempiuta, avrebbe impedito l'evento. 

3. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace per una motivazione che si attenga ai principi di diritto ed ai rilievi argomentativi enunciati da questa Corte. 

P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Palermo.

 

 




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