-  Malavenda Alessio  -  14/09/2012

PRIVACY E IMMOBILI IN GODIMENTO A TERZI - Cass. Civ. 14346/2012 - Alessio MALAVENDA

Corte di Cassazione, sezione I Civile, sentenza 9 agosto 2012, n. 14346

"Posto che, come si legge nella seconda proposizione del punto 6.2.5 del provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza del 2004, "il Codice trova applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no-profit", si tratta di stabilire se la figura dell'unico proprietario di un fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, sia assimilabile al condominio: un'interpretazione letterale dei lemmi "più proprietari o condomini" induce a fornire una risposta negativa al quesito, dovendosi per altro ritenere che in una materia come quella in esame, in cui si dispongono restrizioni e sanzioni, non sia consentito il ricorso all'applicazione analogica".

Il proprietario di un immobile, dopo aver subito intimidazioni e minacce, aveva installato sul cancello e sul portone d'ingresso del fabbricato alcuni dispositivi di videosorveglianza.

L'ex nuora, assegnataria di una porzione dell'immobile in questione a seguito della separazione dal figlio del proprietario, ritenendosi lesa nel suo diritto alla riservatezza, agiva chiedendo la rimozione dell'impianto e il risarcimento dei danni.

In considerazione del fatto che il Codice della privacy non prevede alcuna disciplina per il caso dell'unico proprietario di un immobile utilizzato anche da terzi, la Suprema Corte ha dovuto chiarire se potesse applicarsi in via analogica la tutela prevista dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, riferito però ai "più proprietari o condomini": la conclusione è che in una materia che pone restrizioni e sanzioni non sia consentito far ricorso all'analogia.

Perciò viene affermato che "il proprietario unico di un immobile, ancorchè parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice della privacy, persona fisica che agisce per scopi esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi, come quello oggetto di scrutinio, in cui i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

D'altronde, quanto all'invocato diritto alla riservatezza, viene richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 148 del 2008, dalla quale si arguisce che se un'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata da estranei, senza particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza.

La pronuncia ritiene, pertanto, che l'impianto di video sorveglianza non leda i diritti dell'assegnataria dell'abitazione coniugale, anche sotto il profilo da ultimo menzionato.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film