-  Gasparre Annalisa  -  11/12/2016

Religioso accusato di abusi su giovani seminaristi, ma non ci sono concrete e attuali esigenze cautelari - Cass. pen. 51697/16 – Annalisa Gasparre

Al responsabile di un seminario venivano contestati abusi su giovani seminaristi: convergenti le accuse con la confessione resa dal religioso: tuttavia, non è necessaria la custodia cautelare in carcere quale misura cautelare.

A fronte di un compendio indiziario caratterizzato dai gravi indizi di colpevoelzza, veniva chiesta la misura cautelare. Tuttavia, secondo i giudici sarebbero carenti le esigenze cautelari: non vi sarebbe rischio di inquinamento probatorio né pericolo di fuga o di recidiva. In particolare, non ci sarebbe pericolo di reiterare i fatti delittuosi perché le condotte contestate risalgono al periodo 2006-2010, nel 2008 il religioso si è allontanato dall"Italia e nel 2013 è stato ridotto allo stato laicale, così essendo impedito a frequentare seminari ed entrare in contatto con i giovani seminaristi. È da escludersi, pertanto, la concretezza e l"attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, attesa la risalenza nel tempo delle stesse, l"allontanamento dall"Italia, la confessione resa e la riduzione allo stato laicale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 settembre – 5 dicembre 2016, n. 51697Presidente Fiale – Relatore Gai

Considerato in diritto

4. Il ricorso dei Pubblico Ministero è manifestamente infondato, in quanto propone censure di merito ed è diretto a richiedere una rivalutazione delle circostanze, di fatto, poste a base del provvedimento impugnato, non consentita in questa sede.

S. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

6. Nel caso in esame, nessuna delle due evenienze - violazione di legge e vizio di motivazione, rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. come sopra evidenziato- , si è verificata a fronte di una motivazione del Tribunale che ha diffusamente, adeguatamente e logicamente argomentato, in aderenza al dato probatorio, l'assenza dei presupposti di cui all'art. 274 cod.proc.pen.
L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esigenze cautelari, escludendo, in primo luogo, la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, attesa la risalenza nel tempo delle condotte (anni 2006­2010), l'allontanamento dall'Italia dal 2008, la confessione resa nel 2012 e, per finire, la riduzione allo stato laicale del 2013, circostanze che il Tribunale ha valutato congiuntamente per escludere la concretezza ed attualità. Motivazione immune da rilievi di illogicità e corretta sul piano del diritto (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949; Sez. 3, n. 15925 dei 18/12/2015 Macri, Rv. 266829; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). A fronte di siffatta motivazione il P.M., non senza evocare censura di fatto, con ampi richiamai agli atti di P.G. e riportando nel corpo del ricorso stralci di parte di atti processuali, richiede una diversa valutazione i dette circostanze non consentita in questa sede a fronte di un apparato ri  e che non presenta profili di illogicità.

Conclusivamente ritiene, il Collegio, che il provvedimento impugnato si sia attenuto ai principi giurisprudenziali, espressi all'indomani dell'entrata in vigore della modifica apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. secondo cui, attraverso l'espressa previsione dei requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, è ora normativamente richiesto che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare e che lo abbia escluso, il pericolo di recidiva, con motivazione che non presenta profili di illogicità/contraddittorietà sindacabili in questa sede.

Quando al pericolo di inquinamento probatorio, escluso dal Tribunale di Milano in considerazione del fatto che gli approcci tesi a ottenere la ritrattazione non provenivano dall'indagato, il P.M. si limita, in modo del tutto apodittico, ad affermare che il XXXXX non poteva ritenersi estraneo alle condotte, poste in essere dagli appartenenti alla Congregazione dei Legionari, volte ad indurre alla ritrattazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. Il motivo è, all'evidenza, del tutto generico e, dunque, inammissibile.

Parimenti, generica, apodittica è l'affermazione secondo cui l'allontanamento dall'Italia dell'indagato, dopo aver commesso gli abusi perché indotto dai suoi superiori, sarebbe elemento fondante il pericolo di fuga.

Il ricorso dei Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile in condivisione con le conclusione formulate in udienza dal Procuratore generale.

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso dei Pubblico Ministero.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film