-  Gasparre Annalisa  -  15/11/2014

TRA P.M. E G.I.P. L'ATTO ABNORME: A CIASCUNO IL SUO COMPITO - Cass. pen. 46422/2014 - Annalisa GASPARRE

  • Richiesta di archiviazione
  • Poteri del GIP
  • Atto abnorme

Quando in un procedimento contro ignoti, il GIP rigetti la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati della persona che ritiene indagabile per il reato. Esula dai compiti attribuiti per legge l'ordine di formulare imputazione nei confronti di tale soggetto di cui venga disposta l'iscrizione nel registro degli indagati.

Nel caso sottoposto alla lettura di legittimità, il GIP di Torino aveva disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di due persone a cui attribuiva il reato. Tuttavia, anziché arrestarsi a provvedere, ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il delitto di truffa aggravata, sconfinando nell'area di operatività del pubblico ministero. Il Procuratore della Repubblica, pertanto, adiva la Corte di Cassazione censurando l'abnormità dell'ordinanza, in quanto il GIP avrebbe esercitato un potere che non gli competeva, perchè riservato alla Procura.

La Cassazione ha accolto l'interpretazione del ricorrente evidenziando che l'atto era abnorme, per violazione dei limiti nei poteri del GIP. L'ordine di formulare l'imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l'iscrizione nel registro degli indagati non rientra tra i compiti del GIP, perchè si tratta di un soggetto che non può essere ancora considerato come sottoposto alle indagini.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate nel 2013 sulla tematica in oggetto affermando che costituisce atto abnorme, giacché esorbitante dai poteri del GIP, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.)" (Cass. pen., S.U., n. 4319 del 28/11/2013 Rv. 257786).

L'atto abnorme è stato definito:

- in negativo, escludendo che tale sia l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali;

- in positivo, affermando che è affetto da abnormità: a) il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (c.d. anomalia strutturale), b) il provvedimento che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, "si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita".

Nella fattispecie esaminata dalla Corte si trattava di un provvedimento assunto dal GIP attentando alla sfera di autonomia del Procuratore della Repubblica. Per questa ragione, l'ordinanza così emessa assumeva i contorni di atto strutturalmente abnorme, perchè limitante i poteri - tutelati dalla Costituzione - del Pubblico ministero, imponendogli compimento di atti "al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito".

"Nel respingere - ai sensi dell'art. 415 comma 2 cod. proc. pen. - la richiesta di archiviazione del pubblico ministero relativa ad un procedimento iscritto nei confronti di ignoti, il G.I.P. deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati della persona cui ritiene attribuibile il reato; costituisce, invece, atto abnorme - in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari - l'ordine di formulare imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l'iscrizione nel registro degli indagati, trattandosi di persona che - per non essere in quel momento iscritta in tale registro - non può ancora considerarsi sottoposta alle indagini".




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