-  Anceschi Alessio  -  10/04/2015

Trib. Lecco 20.2.2015 I BUONI POSTALI FRUTTIFERI CON P.F.R. SONO RIMBORSABILI A VISTA AL PORTATORE A PRESCINDERE DAL DECESSO DEL COINTESTATARIO - ANCESCHI Alessio

Ancora un'importante pronuncia in materia di riscossione dei buoni postali fruttiferi con clausola PFR (pari facoltà di rimborso).

Con sentenza del 20.2.2015 il Tribunale di Lecco ha condannato Poste italiane s.p.a. a rimborsare un buono postale fruttifero al contitolare - possessore dello stesso, a prescindere dall'avvenuto decesso del cointestatario.
Anche in questo caso, il portatore del buono postale si era visto negare il rimborso "a vista" del buono fruttifero postale sulla base del fatto che i cointestatari fossero deceduti e che fosse quindi necessario integrare la richiesta di rimborso con la produzione dell'atto di successione e la partecipazione degli eredi dei cointestatari.

Al termine del procedimento, il Tribunale di Lecco ha condannato Poste italiane s.p.a. a rimborsare il Buono postale, oltre agli interessi dovuti ed alle spese di lite.
Secondo quanto sostenuto dal consumatore, l'opposizione di Poste Italiane s.p.a. al rimborso del buono risultava infondata quanto al motivo principale perché ''il buono prevede, con nota scritta sul retro, la clausola pari facoltà di rimborso (PFR) che permette quindi a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale, anche in virtù dell'articolo 2021 c.c. Il diritto al rimborso è quindi un diritto che ciascun contitolare può esercitare autonomamente per l'intero".
Tale orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione civile (Cass. civ., 29.2.2002 n. 15231) attinente però ad un libretto di deposito a risparmio intestato a due persone con firma separata.

La sentenza trova inoltre un proprio fondamento in altri precedenti giurisprudenziali di merito attinenti proprio ai buoni postali fruttiferi con clausola P.F.R. (Trib. Novara 5.4.2014; Trib. Sassuolo 12.2.1013 ed altre).

Nel provvedimento si fa anche riferimento ad un pronunciamento del Tribunale di Roma del 8.7.2014 che tuttavia non risulta ancora definitivo.

Secondo Poste Italiane s.p.a. invece, "tutte le norme relative al servizio dei libretti postali verrebbero estese ai buoni postali fruttiferi". Tale considerazione deve viceversa ritenersi errata in quanto, mentre il libretto postale costituisce una forma di rapporto giuridico autonomo rispetto al suo contenuto economico (così come, potrebbe dirsi, per il rapporto di conto corrente bancario) sicché l'obbligazione economica che ne è sottesa può ritenersi "divisibile", il buono postale costituisce un vero e proprio titolo di credito, unico ed indivisibile, al pari, per fare un esempio, di un assegno od una cambiale, ancorché soggetto a norme giuridiche del tutto peculiari.
La sentenza ha quindi stabilito che la clausola P.F.R. applicata al buono postale "costituisce una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale Poste non si può sottrarre. Così come quando di due contestatari erano in vita, oggi sia il contestatario vivente sia gli eredi del cointestatario defunto hanno PFR".

Tale pronuncia muta, finalmente, un isolato precedente negativo dello stesso Tribunale di Lecco, che aveva escluso la titolarità di tale diritto in capo al portatore cointestatario, sull'errata convinzione che, liquidando per intero il buono al solo cointestatario possessore si "introdurrebbe una deroga alle norme che regolano la successione" (Trib. Lecco 20.6.2014).
Varie pronunce di merito in tutta Italia stanno confermando questo orientamento positivo, nonostante Poste italiane s.p.a. continui a perpetrare un atteggiamento di forte ostruzionismo alle legittime aspettative del consumatore.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film