-  Anceschi Alessio  -  18/11/2013

URANIO IMPOVERITO, LO STATO E' RESPONSABILE - Alessio ANCESCHI

da tempo la dottrina si interroga sul tema della responsabilità civile conseguente all"utilizzo di armi nocive, soprattutto per quanto concerne i danni biologici subiti dai militari in missione.

L"utilizzo di mezzi di guerra vietati è considerato un crimine di guerra ai sensi dell'art. 8 n. 17), 18), 19), 20), conv. Roma 1998 ed è punito ai sensi della nostra legge dagli artt. 174 e 175 c.p.m.g. oltrechè da altre disposizioni normative.

L"illiceità di un"arma o di un munizionamento viene sancita da numerose normative sia in ambito nazionale (art. 35, r.d. 1415/1938) che internazionale (art. 35, I° prot. Ginevra 1977; conv. Parigi 1993 sulla limitazione di armi chimiche; conv. Ginevra 1980, sulla limitazione di alcune armi convenzionali aventi effetti indiscriminati ed i suoi vari protocolli aggiuntivi, tutte ratificate dall"Italia).

In questo senso, ogni danno conseguente all"utilizzo bellico di armi illecite è sicuramente punibile in virtù della clausola generale di responsabilietà civile.

Si è posto viceversa il problema della risarcibilità dei danni provocati da dette armi nei confronti degli appartenenti alle Forze armate della parte belligerante che li utilizza, ignorandone gli effetti nocivi.

Sotto il profilo giuridico, questa problematica è stata originariamente dibattuta negli Stati Uniti, soprattutto a seguito dell"utilizzo delle armi tossiche, durante la guerra del Vietnam.

In tempi recenti, tale problematica ha riguardato in particolare l"utilizzo dell"uranio impoverito (depleced uranium). L"uranio impoverito venne utilizzato come materiale di corrazzatura e di munizionamento e fin dagli anni settanta da parte degli USA in virtù delle sue elevate potenzialità belliche della sue qualità tecniche. In tempi recenti, l"uranio impoverito è stato massicciamente utilizzato a partire dalla prima guerra del Golfo del 1991 ed in tutti i conflitti successivi, ovvero in Somalia nel 1994 e nelle guerre dei balcani (Bosnia e Kossovo). Sotto il primo profilo, tale materiale si rivela particolarmente duro e resistente ed aumenta la capacità perforante delle munizioni a causa della sua elevata densità. Sotto il secondo profilo esso si presenta come un materiale di basso costo e di alta reperibilità, costituendo un materiale di scarto dell"industria energetica nucleare.

Tale materiale viene utilizzato, in particolare, come munizionamento incendiario perforante (armor piercing incendiary ammunitions).

Nel corso degli anni, il nesso causale tra l"esposizione all"uranio impoverito e le forme di leucemia che colpivano i militari alleati, inizialmente chamata "sindrome del golfo", a seguito della quale, molti militari alleati hanno perso la vita per forme di leucemia, è stato fortemente messo in discussione dai governi alleati.

Secondo gli studi più recenti, l"uranio impoverito costituisce la causa, altamente probabile di varie forme tumorali e leucemiche, tra le quali il linfoma di Hodgkin.

Al fine di far luce sulla vicenda, il Governo italiano aveva istituito una prima commissione (c.d. commissione Mandelli) nel 2000, i cui lavori si sono conclusi nell"anno successivo, con esiti sostanzialmente incerti. A livello parlamentare sono invece state istituite varie commissioni d"inchiesta, succedutesi dal 2004, le quali, pur timidamente, hanno riconosciuto la nocività del materiale.

Le prime richieste risarcitorie, avanzate in Italia fin dal 1999, furono rigettate sia in virtù dell"incertezza del nesso causale che dalla limitatezza applicativa della l. 3 giugno 1981 n. 308 e ss. mod., in materia di norme a favore degli appartenenti delle Forze armate o dei corpi militarizzati infortunati o caduti in servizio.

In tempi più recenti, viceversa, a seguito dei progressi scientifici in materia, volti a dimostrare il nesso causale tra l"esposizione all"uranio impoverito e le forme di leucemia subite dalle vittime, la giurisprudenza ha definitivamente affermato la responsabilità dello Stato.

Con sentenza 19 dicembre 2008, il Tribunale di Firenze ha sancito la responsabilità civile del Ministero della Difesa per le patologie contratte da un militare italiano in servizio in Somalia, in conseguenza di esposizione all"uranio impoverito (FI 2009, 916).

Tale sentenza ha liquidato il risarcimento dovuto nei confronti della vittima in 545 mila euro.

Il nesso causale tra l"instaurazione di forme tumorali e l"esposizione all"uranio impoverito nei confronti del personale militare impiegato in missioni all"estero e la conseguente responsabilità del Governo italiano è stata affermata anche da altre successive pronunce di merito.

Dal 2010 il Governo stà predisponendo un regolamento volto ad indennizzare i militari esposti a tale materiale nel corso degli ultimi conflitti ai quali l"Italia ha partecipato in ambito NATO.

Sotto questo profilo, dopo un lunghe incertezze in materia, l"utilizzo di armamenti all"uranio impoverito può oggi sicuramente essere considerato come un crimine di guerra e ritenersi punibile ai sensi dell"art. 174 e 175 c.p.m.g.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film