Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  25/09/2022

Enti del Terzo settore e i servizi pubblici locali: novità dallo schema del d. lgs. – 9.9.2022

Lo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2022, presenta alcune interessanti novità in merito al coinvolgimento degli enti del terzo settore nella gestione dei servizi pubblici locali (non a rete).

L’art. 18 dello schema, infatti, collocato all’interno del Capo II dedicato alla “Scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale) e rubricato “Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore” prevede quanto segue:

“1. In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

  1. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
  2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell’esecuzione del rapporto di partenariato.”

Tralasciando altri profili di interesse, che in questa sede non possono essere approfonditi, si segnala che l’articolo in parola:

  1. Individua la co-progettazione quale “modalità ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS anche nella gestione dei servizi pubblici locali;
  2. De facto, espandendo la gamma delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, individua i partenariati tra P.A. ed enti del terzo settore quale “forme di gestione” dei servizi pubblici locali”;
  3. Individua gli ETS quali soggetti abilitati e legittimati ad agire e intervenire anche in un comparto tipicamente (e normativamente) riservato all’azione degli enti pubblici, che possono gestire i servizi pubblici locali ricorrendo ai contratti di appalto e concessione (lo schema predilige i secondi ai primi), alle società mista o alle società in house;
  4. Rafforza il principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto, nelle motivazioni che dovranno sottendere alla specifica scelta di ricorrere agli istituti giuridici di cooperazione con gli ETS, gli enti pubblici sono chiamati a dimostrare che è utile ricorrere alla partnership con gli enti non profit in quanto essa è funzionale al perseguimento di finalità di pubblica utilità;
  5. Il coinvolgimento degli ETS nella gestione dei servizi pubblici locali, quindi, si colloca quale formula equiordinata alle altre previste dal Capo II dello schema in parola;
  6. Richiama la “rilevanza economica” dei servizi pubblici da realizzarsi in collaborazione con gli ETS, chiamati, dunque, ad occuparsi di settori che implicano una certa capacità imprenditoriale e di intervento.

Il comma 3, ancorché ancorato al principio “codificato” negli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore, secondo il quale i rapporti di partenariato pubblico-ETS esulano dai contratti a prestazioni corrispettive, stabilisce che il contenuto economico dei rapporti in oggetto non può essere superiore al rimborso delle spese. Trattasi di una questione delicata, che andrà debitamente affrontata, atteso che i servizi pubblici locali si prestano meno di altri servizi e di altre attività di interesse generale ad essere “rimborsati”.

Se si considera che il medesimo schema di decreto legislativo (tra gli altri, cfr. artt. 3, comma 3 e 10, comma 2) prevede una positiva e fattiva collaborazione da parte dei cittadini, singoli e associati, nella realizzazione, gestione e verifica dei servizi pubblici locali, si comprende come l’iniziativa governativa (che potrà essere ripresa dal futuro governo) si collochi in un contesto di progressiva valorizzazione del ruolo pubblico degli ETS.

I partenariati con gli enti non profit potranno dunque essere vagliati alla luce de principio di sussidiarietà orizzontale, verificandone la “fattibilità” e sostenibilità nei singoli ambiti territoriali, inserendo anche questa forma di gestione nelle linee guida e regolamenti che gli enti locali possono adottare per disciplinare in modo efficace, trasparente e adeguato i rapporti giuridici con gli ETS.




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