Lo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2022, presenta alcune interessanti novità in merito al coinvolgimento degli enti del terzo settore nella gestione dei servizi pubblici locali (non a rete).
L’art. 18 dello schema, infatti, collocato all’interno del Capo II dedicato alla “Scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale) e rubricato “Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore” prevede quanto segue:
“1. In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.
Tralasciando altri profili di interesse, che in questa sede non possono essere approfonditi, si segnala che l’articolo in parola:
Il comma 3, ancorché ancorato al principio “codificato” negli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore, secondo il quale i rapporti di partenariato pubblico-ETS esulano dai contratti a prestazioni corrispettive, stabilisce che il contenuto economico dei rapporti in oggetto non può essere superiore al rimborso delle spese. Trattasi di una questione delicata, che andrà debitamente affrontata, atteso che i servizi pubblici locali si prestano meno di altri servizi e di altre attività di interesse generale ad essere “rimborsati”.
Se si considera che il medesimo schema di decreto legislativo (tra gli altri, cfr. artt. 3, comma 3 e 10, comma 2) prevede una positiva e fattiva collaborazione da parte dei cittadini, singoli e associati, nella realizzazione, gestione e verifica dei servizi pubblici locali, si comprende come l’iniziativa governativa (che potrà essere ripresa dal futuro governo) si collochi in un contesto di progressiva valorizzazione del ruolo pubblico degli ETS.
I partenariati con gli enti non profit potranno dunque essere vagliati alla luce de principio di sussidiarietà orizzontale, verificandone la “fattibilità” e sostenibilità nei singoli ambiti territoriali, inserendo anche questa forma di gestione nelle linee guida e regolamenti che gli enti locali possono adottare per disciplinare in modo efficace, trasparente e adeguato i rapporti giuridici con gli ETS.