Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  03/03/2024

Tar Lombardia del 9 dicembre 2023 nr. 2968, affidamento diretto con confronto di più proposte contrattuali

Nel riportare alcuni precedenti articoli https://www.personaedanno.it/articolo/affidamento-diretto-puro-e-mediato-nellambito-delle-procedure-di-scelta-del-contraente-anche-alla-luce-della-legislazione-dellemergenza-sanitariahttps://www.personaedanno.it/articolo/consiglio-di-stato-sez-iv-22-10-2021-n-7093-affidamento-diretto-del-servizio-di-gestione-ambientale-alla-societa-in-house-del-comune, https://www.personaedanno.it/articolo/sulla-netta-differenziazione-tra-laffidamento-diretto-anche-nella-sua-forma-mediata-e-la-procedura-negoziata-sia-essa-diretta-che-procedura-da-gara-informale, https://www.personaedanno.it/articolo/affidamenti-diretti-puri-negli-appalti-pubblici-no-agli-incentivi-per-funzioni-tecniche-ex-art-113-d-lgs-50-2016, https://www.personaedanno.it/articolo/non-obbligatorieta-del-principio-di-rotazione-nel-caso-di-una-procedura-negoziata-o-per-un-affidamento-diretto-puro-o-mediato-per-il-quale-venga-pubblicato-un-avviso-erga-omnes-di-esplorazione-del-mercato, https://www.personaedanno.it/articolo/ancora-sullaffidamento-diretto-in-relazione-al-principio-di-rotazione-profili-alternativi-e-dibattito-giurisprudenziale-amministrativo, https://www.personaedanno.it/articolo/laffidamento-diretto-non-muta-la-sua-sostanziale-natura-a-seguito-di-una-eventuale-proceduralizzazione, https://www.personaedanno.it/articolo/ritorno-sullaffidamento-diretto-anche-alla-luce-dellentrata-in-vigore-del-d-lgs-31-3-2023-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici, https://www.personaedanno.it/articolo/tar-friuli-venezia-giulia-sez-i-16-febbraio-2023-n-52-onere-minimo-di-giustificare-le-ragioni-della-scelta-del-fornitore-mediante-affidamento-diretto-previa-indagine-di-mercato,  https://www.personaedanno.it/articolo/affidamento-diretto-non-procedura-di-gara-tuttavia-pur-sempre-procedura-di-affidamento-di-un-contratto-pubblico, https://www.personaedanno.it/articolo/sulle-procedure-di-affidamento-nel-d-lgs-36-2023-con-particolare-riferimento-allaffidamento-diretto, https://www.personaedanno.it/articolo/consiglio-di-stato-sez-v-con-sentenza-n-503-del-15-gennaio-2024-ancora-sulla-vicenda-se-un-affidamento-diretto-previa-richiesta-di-preventivi-e-valutazione-degli-stessi-possa-considerarsi-alla-stregua-di-una-procedura-di-gara,   ricorre un'altra casistica giunta alla sentenza del Tar Lombardia del 9 dicembre 2023 nr. 2968 in cui ha chiarito “la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

Segue un estratto dal provvedimento.

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FATTO e DIRITTO

1. Con delibera GC n. 609 del 22.12.2022, il Comune di xxxxxxx ha stabilito di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, della concessione del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapedonali sul territorio comunale.

2. A tal fine, l’amministrazione ha pubblicato una “richiesta di offerta ai fini di affidamento diretto” (di seguito anche solo “RdO”) con lo scopo di effettuare “un’indagine di mercato per l’eventuale successivo affidamento diretto della concessione, in esclusiva ad un operatore economico, del servizio di gestione e manutenzione di circa 287 transenne parapedonali, tutte di proprietà Comunale e già installate sul territorio”, invitando tutti gli operatori interessati a presentare il proprio miglior preventivo. La concessione è di durata quadriennale con un canone concessorio a base d’asta di euro 8.000,00 per ciascuna annualità.

3. Per la valutazione dei preventivi sono stati previsti, si sensi dell’art. 16 della Richiesta di Offerta, 4 criteri in ordine decrescente di importanza:

1) modalità di svolgimento del servizio;

2) miglioramento delle tempistiche sugli interventi d’urgenza o a seguito di sinistri – valore massimo da Capitolato pari a 72 ore;

3) numero di riverniciature straordinarie effettuate sugli archetti (es. ogni anno anziché solo dopo il secondo anno di concessione);

4) rialzo del canone (rispetto al canone base di euro 8.000,00 oltre I.V.A.).

3. Alla richiesta hanno risposto la ricorrente xxxxxxx e xxxxxxx, odierna controinteressata.

4. All’esito della valutazione dei preventivi trasmessi dalle due ditte, il R.U.P. ha ritenuto che xxxxxxx avesse presentato la migliore offerta e, dunque, ha proceduto all’affidamento del servizio a favore di quest’ultima.

5. Avverso tale provvedimento è insorta xxxxxxx per chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame le seguenti censure:

- “I.- Violazione di legge (art. 97 cost. - art. 1 l. 241/90 – art. 30 D.lgs 50/2016 – art. 1 DL 76/2020) – violazione della lex specialis – difetto assoluto di motivazione - difetto di istruttoria – eccesso di potere per irragionevolezza”: secondo la ricorrente, il Comune, preferendo una società che ha offerto il 50% in meno del canone rispetto alla ricorrente, avrebbe disatteso i principi ai quali si era autovincolato e quelli più generali cui deve essere informata l’azione amministrativa, in particolare il principio di economicità;

- “II.- Violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza”: l’amministrazione non avrebbe valorizzato la circostanza che la ricorrente abbia offerto la migliore economica, dando immotivatamente prevalenza alla valutazione delle modalità di svolgimento del servizio, così determinando un totale ribaltamento dell’esito della gara. Infatti, l’offerta della ricorrente sarebbe risultata migliore quanto al terzo e al quarto parametro di valutazione indicati nella RdO, mentre le due società sarebbero state equivalenti in relazione al secondo parametro e, infine, l’offerta di xxxxxxx avrebbe prevalso quanto al primo parametro, ovvero la modalità di svolgimento del servizio: quest’ultimo elemento, pertanto, sarebbe risultato determinante ai fini dell’affidamento. Tuttavia, secondo la ricorrente, poiché il servizio risulterebbe accuratamente descritto nel “Foglio Patti e Condizioni”, non si comprenderebbe su quali elementi l’amministrazione ha fondato la valutazione di prevalenza a favore dell’affidataria. L’offerta di xxxxxxx, al contrario, includerebbe la presenza di elementi migliorativi tali da rendere la stessa superiore a quella di xxxxxxx, quali la fornitura gratuita di 50 portacenere, 40 contenitori per le deiezioni canine con relativi sacchetti e un totem touchscreen multimediale ad uso esclusivo dell’amministrazione per la diffusione di messaggi istituzionali. Del tutto irragionevolmente, pertanto, il Comune avrebbe ritenuto che tali servizi aggiuntivi avrebbero comportato “lo svolgimento di una serie di attività non programmate dal Comune, che generano extra servizio”, con costi pari a euro 40.000,00/anno, poiché, al contrario, l’ente avrebbe potuto beneficiare della sostituzione dei manufatti obsoleti con quelli nuovi. Peraltro, trattandosi di servizi aggiuntivi e gratuiti, l’amministrazione si sarebbe potuta limitare a non considerarli.

6. Si sono costituite in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata per resistere al gravame, chiedendone il rigetto perché infondato.

7. All’esito della camera di consiglio del 13.09.2023, con ordinanza n. 841/2023 l’istanza cautelare è stata respinta per mancanza di fumus boni iuris del ricorso in relazione alla peculiare natura della procedura in questione.

8. A seguito della conoscenza dei documenti allegati all’offerta dell’aggiudicataria, xxxxxxx ha proposto ricorso per motivi aggiunti, ulteriormente approfondendo la censura già articolata nel gravame introduttivo con cui era stata denunciata l’erroneità della migliore valutazione attribuita a xxxxxxx quanto alle modalità di svolgimento del servizio. La ricorrente ha evidenziato, in particolare, il cattivo stato di manutenzione degli impianti dell’affidataria, ne contesta la relazione tecnica ritenendo i contenuti in parte superflui e, in altra parte, contraddittori o semplicemente riproduttivi delle obbligazioni già assunte con la partecipazione alla procedura. Lamenta, infine, che neppure il Piano Economico Finanziario sarebbe stato adeguatamente valutato dal R.U.P., poiché un’effettiva analisi di detto documento avrebbe reso palese l’assenza di alcuna miglioria nella proposta dell’aggiudicataria, mentre invece la stessa xxxxxxx avrebbe offerto materiali in forma gratuita di rilevante importo a tutto vantaggio dell’ente.

9. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi con corredo documentale e, all’udienza pubblica del 23.11.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Le censure articolate nel gravame introduttivo e ulteriormente sviluppate nel ricorso per motivi aggiunti, che possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sostanziale, sono infondate.

11. La disciplina normativa di cui è stata fatta applicazione porta a escludere la riconducibilità del caso di specie al paradigma delle procedure competitive, siano esse negoziate o aperte, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla stazione appaltante. Quest’ultima, infatti, ha stabilito di soddisfare il proprio fabbisogno attraverso l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate e accelerate per favorire la ripresa economica dopo l’emergenza pandemica, rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei Contratti Pubblici.

11.1 Tale dato risulta chiaramente dalla “Richiesta di Offerta”, nella quale è stato precisato che “il Comune … intende effettuare un’indagine di mercato per l’eventuale successivo affidamento diretto della concessione”, che “avverrà in via diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020”. L’ente ha quindi ulteriormente chiarito che “la presente procedura di richiesta preventivi non costituisce gara, si configura quale mero sondaggio del mercato volto ad un potenziale successivo affidamento e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’affidamento del servizio”. E ancora, “atteso che la presente procedura consiste in un affidamento diretto e non in una procedura di gara, le suddette operazioni non verranno effettuate in seduta pubblica, fermo restando che la trasparenza della procedura è garantita dal sistema telematico SINTEL”.

11.2 Non vi è dubbio, pertanto, che la stazione appaltante abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto per individuare il concessionario del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapedonali sul territorio comunale. Né la ricorrente ha contestato in giudizio tale scelta, impugnando le previsioni della determina a contrarre e dei documenti della procedura che ne erano espressione, per cui la modalità di affidamento adottata dal Comune di xxxxxxx non può essere messa in discussione.

12. Partendo da detto presupposto, non trovano fondamento le doglianze con cui la ricorrente contesta i risultati della valutazione del R.U.P. in merito alle caratteristiche delle due offerte esaminate, lamentando, in sostanza, l’erronea sottostima della propria proposta e l’incomprensibilità delle ragioni che hanno condotto la stazione appaltante a preferire quella della controinteressata. Tali censure non si attagliano alla modalità di affidamento in esame, priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa – o, in questo caso, in considerazione di preminenti motivazioni sanitarie – esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisto.

13. Nella fattispecie, non modifica la natura dell’affidamento diretto e non lo trasforma in una gara la circostanza che la stazione appaltante abbia individuato criteri latu senso valutativi per l’individuazione del migliore servizio offerto (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021, n.3287; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 17.04.2023, n. 949; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25.11.2022, n. 750). Tale scelta risulta infatti funzionale, per un verso, a consentire la puntuale articolazione della proposta delle imprese partecipanti rispetto al fabbisogno specifico della stazione appaltante e, per altro verso, a garantire la trasparenza dell’azione dell’amministrazione attraverso l’assolvimento dell’onere di motivazione in merito all’individuazione del contraente, anche nell’ambito di una procedura che non prevede, di norma, alcuna forma preventiva di pubblicità e neppure obbliga alla consultazione informale del mercato. L’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell’amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una “pesatura” dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.

14. Che non si tratti di una procedura competitiva è poi dimostrato anche dall’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui l’individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l’amministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.

15. Sul punto, in un analogo caso la giurisprudenza ha chiarito che, “attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere - ovvero un affidamento diretto sotto - soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto - l'Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento”. Ne deriva che “la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).

16. Il procedimento in questione, dunque, si configura come mero confronto tra preventivi, imponendo esclusivamente la motivazione della scelta in termini di rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’amministrazione. Difatti, l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, attraverso il richiamo all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, richiede solo che la stazione appaltante motivi in merito all’individuazione dell’affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

17. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione sia stato positivamente assolto, avendo il R.U.P. chiaramente indicato, nella propria relazione di valutazione allegata al provvedimento di affidamento, le ragioni per cui l’offerta di IPAS è stata ritenuta, nel suo complesso, maggiormente rispondente alle esigenze dell’ente rispetto a quella formulata dalla ricorrente.

17.1 Nello specifico, la verifica del R.U.P. ha tenuto espressamente conto dei criteri di selezione indicati all’art. 16 della Richiesta di Offerta, esaminando dettagliatamente le proposte pervenute in relazione a ciascuno di essi. In particolare, nella valutazione del preventivo di xxxxxxx, è stata valorizzata la modalità di svolgimento del servizio e la completezza delle prestazioni offerte – ovvero il primo criterio indicato nella RdO – che è stata ritenuta “più chiara e dettagliata in ogni sua parte, soprattutto dal punto di vista tecnico ed operativo, individuando le attività che verranno svolte, quali ad esempio: verifica periodica e lavaggi mensili, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicazioni e report, ecc. Inoltre vengono descritte in modo puntuale le vari fasi relative alla sostituzione e nuova installazione delle transenne parapedonali, individuando tutti gli aspetti tecnico-costruttivi (realizzazione fori, sfilamento e posizionamento manufatti, ripristini, ecc.) e quelli relativi alla sicurezza (puntellamenti, ancoraggi ecc.). In merito alla proposta di xxxxxxx, si ritrova invece una relazione risulta meno particolareggiata rispetto alla proposta di xxxxxxx, con carenze tecnico - descrittive che portano a ritenerla meno completa ed accurata”.

Si tratta di una motivazione che, ad avviso del Collegio, non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, rispecchiando anzi adeguatamente i contenuti delle due proposte esaminate e del diverso livello di approfondimento che le caratterizza. Invero, il R.U.P. non solo ha indicato gli aspetti operativi e le differenze essenziali tra i preventivi in ordine alla descrizione delle modalità di svolgimento del servizio, ma ha anche individuato singoli elementi ritenuti più di interesse e indicativi della migliore rispondenza dell’offerta dell’affidataria alle esigenze della stazione appaltante. Al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, peraltro, il parametro “modalità di svolgimento del servizio” di cui all’art. 16, punto 1 della RdO non si sovrappone alla descrizione del servizio di cui all’art. 4 del Foglio Patti e Condizioni, limitandosi quest’ultimo a un’indicazione delle caratteristiche essenziali della prestazione richiesta, certo suscettibile di sviluppo e approfondimento, come dimostra la stessa relazione illustrativa di xxxxxxx. Del resto, la puntuale indicazione delle attività offerte e delle concrete modalità attraverso cui esse saranno erogate è funzionale a una migliore identificazione dei contenuti della prestazione che l’affidatario dovrà rendere e, specularmente, la stazione appaltante potrà pretendere, favorendo altresì la puntualità nell’adempimento e un miglior controllo nella fase esecutiva del contratto.

17.2 In questa prospettiva, non vizia la correttezza dell’operato dell’amministrazione la circostanza che la ricorrente abbia offerto il maggior rialzo sul canone, perché la scelta della stazione appaltante non è stata nel senso di massimizzare il criterio economico nell’individuazione del contraente, ma al contrario, con valutazioni che risultano immuni da censure, di attribuire preminenza alle modalità esecutive del servizio e alla rispondenza delle stesse alle esigenze dell’ente. Tale prospettiva è chiaramente espressa nell’elaborazione dei criteri di selezione dei preventivi contenuti all’art. 16 della RdO, elencati espressamente “in ordine decrescente di importanza”, laddove al primo posto è previsto il parametro “modalità di svolgimento del servizio” e all’ultimo il “rialzo del canone (rispetto al canone base di € 8.000,00 oltre I.V.A.)”. La valutazione della stazione appaltante, pertanto, si è attenuta correttamente ai criteri di selezione che la stessa si è data per un più trasparente esercizio della discrezionalità amministrativa nell’individuazione dell’affidatario della commessa, motivando adeguatamente in merito alle ragioni di prevalenza del preventivo dell’odierna aggiudicataria.

18. Ciò posto, la stazione appaltante ha evidenziato un ulteriore aspetto ostativo alla positiva valutazione della proposta della ricorrente, ovvero l’offerta di forniture gratuite aggiuntive rispetto ai servizi migliorativi già richiesti nella RdO (installazione di n. 50 posaceneri e n. 40 cestini per deiezioni canine, con la dotazione di n. 8.000 sacchetti, inserimento di pannelli a messaggi istituzionali sulle transenne parapedonali, fornitura ad uso esclusivo del Comune, di un “totem touchscreen”). A tal proposito, il R.U.P. ha evidenziato che tali forniture aggiuntive, “seppure offerte a titolo gratuito dalla Società xxxxxxxxx, comportano tuttavia lo svolgimento di una serie di attività non programmate preventivamente dal Comune, che generano costi “extra” servizio, la cui entità, sommariamente stimata anche con il contributo di xxxxxxxx - società partecipata dal Comune a cui è affidato lo svolgimento di innumerevoli competenze operative in capo all’Ente - non risulta economicamente proporzionata rispetto ai presunti vantaggi prospettati al Comune con la concessione del servizio in argomento. Infatti tali costi gestionali si avvicinerebbero ad € 40.000,00 / anno oltre I.V.A., rendendo non sostenibile, al momento la proposta per l’Ente”.

18.1 Diversamente dal quanto sostenuto dalla ricorrente, anche in questo caso la motivazione dell’amministrazione risulta logica e ben comprensibile, posto che, se è vero che un prodotto offerto a titolo gratuito rappresenta, sul piano oggettivo, un “valore aggiunto” ulteriore rispetto alle dotazioni minime richieste, è altrettanto vero che l’ente può non avere interesse alla fornitura, ad esempio perché già contrattualizzata con altro fornitore o, come in questo caso, perché comporta sul piano gestionale costi aggiuntivi non preventivati e non sostenibili (ad esempio, lo svuotamento/pulizia dei nuovi cestini e posacenere in aggiunta alle ordinarie analoghe attività già previste per le dotazioni presenti sul territorio, nonché il rifornimento di appositi sacchetti, la installazione e manutenzione del totem touchscreen).

18.2 Né si può ritenere, come sostenuto invece da xxxxxxxx, che l’amministrazione avrebbe potuto limitarsi a “non considerare” le forniture aggiuntive proposte dalla ricorrente, stralciandole dal preventivo di quest’ultima e selezionando solo le prestazioni ritenute di interesse. Anche a prescindere dalla circostanza che l’offerta deve essere valutata come un unicum e che, nella consultazione informale del mercato, non è stata indicata la possibilità di offrire prestazioni aggiuntive ai fini dell’apprezzamento della convenienza del preventivo, tale argomento non varrebbe comunque a superare il dato della prevalenza della proposta di xxxxxxxx sotto il profilo delle modalità esecutive del servizio, che, come anzidetto, ha costituito la prima ragione per l’affidamento al predetto operatore della concessione di cui si discute.

19. Le conclusioni sopra raggiunte, a ben vedere, non sono inficiate dalle censure articolate nei motivi aggiunti. Queste si scontrano, innanzitutto, con i limiti propri della discrezionalità amministrativa, poiché finiscono per sollecitare un sindacato giudiziale rispetto a scelte strettamente di merito dell’amministrazione, vieppiù a fronte di una procedura semplificata qual è quella di cui si discute. Né alcuno degli elementi addotti dalla ricorrente è sintomatico della sussistenza di vizi di grave illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, che soli consentirebbero una pronuncia demolitoria di questo Giudice. In sintesi, le contestazioni di xxxxxxxx si appuntano essenzialmente su tre aspetti, vale a dire la cattiva manutenzione degli impianti attualmente gestiti da IPAS sul territorio comunale, l’affermata intrinseca contraddittorietà della relazione presentata dalla controinteressata e l’erronea ponderazione, da parte del R.U.P., del Piano Economico Finanziario delle due società.

19.1 Quanto al primo profilo – ferme restando le plausibili spiegazioni fornite da xxxxxxxx in ordine alle cause del cattivo stato di manutenzione di alcune transenne affidate alla sua gestione – trattasi di elemento che non assume rilievo nell’affidamento in questione, poiché la stazione appaltante ha scelto di valorizzare la capacità tecnico-professionale dei concorrenti attraverso i requisiti del fatturato globale annuo e della regolare esecuzione di un servizio analogo a quello oggetto della concessione, per conto di un comune o di un altro ente pubblico e/o privato, della cui sussistenza il R.U.P. si è accertato dandone dato atto nella propria relazione valutativa. Né la circostanza lamentata dalla ricorrente può essere considerata indicativa, sic et simpliciter, dell’incapacità di xxxxxxxx di fornire il servizio di cui si discute o di adempiere adeguatamente alle proprie obbligazioni, ferme restando, in questo caso, le facoltà di cui il committente dispone a garanzia della correttezza della prestazione erogata.

19.2 In merito al secondo aspetto oggetto di contestazione, le censure della ricorrente sono inammissibili in quanto volte a sostituire la valutazione di merito dell’amministrazione con il giudizio ex post del concorrente le cui pretese sono rimaste insoddisfatte, con la precisazione, in limine, che dalla lettura della Relazione illustrativa prodotta dall’aggiudicataria a corredo del preventivo non si rinvengono elementi di contraddittorietà o tali da suggerire la non realizzabilità delle soluzioni proposte.

19.3 Infine, neppure può essere condivisa la doglianza della ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe errato nella valutazione del Piano Economico-Finanziario delle due imprese offerenti, non avvedendosi che quanto descritto dalla controinteressata non troverebbe corrispondenza nella previsione di investimento dalla stessa formulate. Il Piano Economico Finanziario di xxxxxxxx, infatti, è in linea con le spese stimate dall’amministrazione e non emergono dati da cui desumerne l’inattendibilità. Né la circostanza che la ricorrente abbia preventivato spese maggiori può considerarsi automaticamente, come essa vorrebbe, indice di maggiori benefici per il comune o migliore qualità nei materiali e nei servizi, trattandosi di affermazione del tutto apodittica e priva di ogni riscontro.

20. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Conseguentemente, va respinta anche la domanda risarcitoria formulata da xxxxxxxx, attesa la legittimità della condotta dell’amministrazione e del provvedimento dalla stessa adottato.




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